(Accordo - Art. 137)
                            ARTICOLO 137 
 
        Cooperazione in materia di societa' dell'informazione 
 
e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione  e  della
comunicazione (TIC) costituiscono un settore  chiave  della  societa'
moderna e sono di vitale importanza ai fini  della  promozione  della
creativita', dell'innovazione e della competitivita' e  ai  fini  del
passaggio armonioso alla societa' dell'informazione. 
2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134,  le  parti
convengono di cooperare, anche  mediante  la  predisposizione  di  un
sostegno, per quanto riguarda: 
a) il dialogo sui diversi profili politici  della  promozione  e  del
monitoraggio della societa' dell'informazione; 
b)  lo  scambio  di   informazioni   su   questioni   inerenti   alla
regolamentazione; 
c) lo scambio di informazione sulle norme e sulle questioni  connesse
all'interoperabilita'; 
d) la promozione della cooperazione nel campo della ricerca  e  dello
sviluppo delle TIC e delle infrastrutture  di  ricerca  basate  sulle
TIC; 
e) lo sviluppo di contenuti non commerciali e di applicazioni  pilota
in ambiti ad alto impatto sociale; 
f) il rafforzamento delle capacita' nel settore delle TIC,  associato
in particolare  alla  promozione  delle  reti,  agli  scambi  e  alla
formazione   di   specialisti,   soprattutto   nel   settore    della
regolamentazione.