ARTICOLO 139 Natura degli obblighi e loro ambito di applicazione 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono l'adeguata ed efficace attuazione dei trattati internazionali in materia di proprieta' intellettuale da essi sottoscritti e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato IC dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito l'"accordo TRIPS"). 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano sull'applicazione alla presente sezione dei principi stabiliti dall'articolo 8 dell'accordo TRIPS. Le parti concordano inoltre che il rispetto efficace e appropriato dei diritti di proprieta' intellettuale debba tenere conto delle esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM, garantire un equilibrio di diritti e obblighi tra titolari dei diritti e utenti e consentire alla parte CE e agli Stati del CARIFORUM firmatari di tutelare la salute pubblica e l'alimentazione. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come inibitoria della capacita' delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari di promuovere l'accesso ai medicinali. 3. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale comprendono il diritto d'autore (compreso il diritto d'autore sui programmi informatici e i diritti affini), i modelli di utilita', i brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche, la protezione delle varieta' vegetali, i modelli, le topografie dei circuiti integrati, le indicazioni geografiche, i marchi di beni o servizi, la protezione delle basi di dati, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprieta' industriale, e la protezione di informazioni riservate sul know-how. 4. Inoltre, fatti salvi i loro obblighi internazionali presenti e futuri, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari applicano quanto previsto dalla presente sezione e ne garantiscono l'adeguata ed efficace attuazione entro il 1ยบ gennaio 2014, salvo diversa decisione del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo alla luce delle priorita' e del livello di sviluppo degli Stati del CARIFORUM firmatari. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno la facolta' di determinare le opportune modalita' di attuazione delle disposizioni della presente sezione nel quadro dei rispettivi ordinamenti e delle rispettive procedure. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno la facolta', ma non l'obbligo, di attuare nella loro legislazione una protezione piu' ampia di quella prevista dalla presente sezione, purche' non in contrasto con la medesima.