(Accordo - Art. 139)
                            ARTICOLO 139 
 
         Natura degli obblighi e loro ambito di applicazione 
 
1. La parte CE e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  garantiscono
l'adeguata ed efficace  attuazione  dei  trattati  internazionali  in
materia  di  proprieta'  intellettuale   da   essi   sottoscritti   e
dell'accordo sugli aspetti dei diritti  di  proprieta'  intellettuale
attinenti al  commercio  di  cui  all'allegato  IC  dell'Accordo  che
istituisce  l'Organizzazione  mondiale  del  commercio  (di   seguito
l'"accordo TRIPS"). 
2. La parte  CE  e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  concordano
sull'applicazione  alla  presente  sezione  dei  principi   stabiliti
dall'articolo 8 dell'accordo TRIPS. Le parti concordano  inoltre  che
il  rispetto  efficace  e  appropriato  dei  diritti  di   proprieta'
intellettuale debba tenere conto delle  esigenze  di  sviluppo  degli
Stati del CARIFORUM, garantire un equilibrio di  diritti  e  obblighi
tra titolari dei diritti e utenti e consentire alla parte CE  e  agli
Stati del CARIFORUM  firmatari  di  tutelare  la  salute  pubblica  e
l'alimentazione.  Nessuna  disposizione  del  presente  accordo  puo'
essere interpretata come inibitoria della  capacita'  delle  parti  e
degli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  di  promuovere  l'accesso  ai
medicinali. 
3.  Ai  fini  del  presente  accordo,   i   diritti   di   proprieta'
intellettuale comprendono il diritto d'autore  (compreso  il  diritto
d'autore sui programmi informatici e i diritti affini), i modelli  di
utilita',  i  brevetti,  compresi  quelli  relativi  alle  invenzioni
biotecnologiche, la protezione delle varieta' vegetali, i modelli, le
topografie dei circuiti  integrati,  le  indicazioni  geografiche,  i
marchi di beni o servizi,  la  protezione  delle  basi  di  dati,  la
protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis  della
convenzione di Parigi sulla protezione della proprieta'  industriale,
e la protezione di informazioni riservate sul know-how. 
4. Inoltre, fatti salvi i loro  obblighi  internazionali  presenti  e
futuri, la parte CE e gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  applicano
quanto previsto dalla presente sezione e ne  garantiscono  l'adeguata
ed efficace attuazione  entro  il  1ยบ  gennaio  2014,  salvo  diversa
decisione del comitato CARIFORUM-CE per il commercio  e  lo  sviluppo
alla luce delle priorita' e del livello di sviluppo degli  Stati  del
CARIFORUM firmatari. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM  firmatari
hanno la facolta' di determinare le opportune modalita' di attuazione
delle disposizioni della presente sezione nel quadro  dei  rispettivi
ordinamenti e delle rispettive procedure. 
5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno la facolta',
ma non l'obbligo, di attuare nella loro legislazione  una  protezione
piu' ampia di quella prevista dalla presente sezione, purche' non  in
contrasto con la medesima.