ARTICOLO 143 Diritto d'autore e diritti connessi A. - Accordi internazionali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispettano: a) il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); b) il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra, 1996). 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire alla convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961). B. - Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari agevolano la conclusione di intese tra le loro rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di garantire che l'accesso alle licenze e la loro concessione per l'uso di contenuti a livello regionale nel territorio della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari siano reciprocamente piu' agevoli in modo che i titolari dei diritti ottengano un'idonea remunerazione in relazione all'uso di tali contenuti.