(Accordo - Art. 143)
                            ARTICOLO 143 
 
                 Diritto d'autore e diritti connessi 
 
                     A. - Accordi internazionali 
 
1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispettano: 
a)  il  trattato  dell'Organizzazione   mondiale   della   proprieta'
intellettuale (OMPI) sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); 
b) il  trattato  OMPI  sulle  interpretazioni  ed  esecuzioni  e  sui
fonogrammi (Ginevra, 1996). 
2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari si  impegnano  ad  aderire  alla
convenzione  di  Roma  relativa  alla   protezione   degli   artisti,
interpreti  o  esecutori,  dei  produttori  di  fonogrammi  e   degli
organismi di radiodiffusione (1961). 
 
   B. - Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti 
 
La parte  CE  e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  agevolano  la
conclusione di intese tra le loro  rispettive  societa'  di  gestione
collettiva dei diritti  al  fine  di  garantire  che  l'accesso  alle
licenze e la loro  concessione  per  l'uso  di  contenuti  a  livello
regionale nel territorio della parte CE e degli Stati  del  CARIFORUM
firmatari siano reciprocamente piu' agevoli in modo  che  i  titolari
dei diritti ottengano un'idonea remunerazione in relazione all'uso di
tali contenuti.