ARTICOLO 144 Marchi A. - Procedura di registrazione La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'ufficio marchi competente sia motivata e redatta per iscritto. Il richiedente ha la possibilita' di contestare il provvedimento di diniego della registrazione del marchio e ricorrere contro il provvedimento di diniego definitivo in sede giurisdizionale. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari introducono anche la possibilita' di opporsi alla registrazione dei marchi successivamente alla pubblicazione delle relative domande. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari istituiscono basi dati elettroniche, accessibili al pubblico, delle domande e delle registrazioni dei marchi. B. - Marchi notori La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari ricordano l'obbligo, derivante dall'accordo TRIPS, di applicare la nozione di marchio notorio ai marchi di servizi. Per stabilire se un marchio sia notorio, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano in modo da applicare la raccomandazione congiunta adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999. C. - Uso di Internet La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'esigenza di un quadro giuridico chiaro per i titolari dei marchi che intendano utilizzarli su Internet e partecipare allo sviluppo del commercio elettronico; cio' comporta tra l'altro la definizione di disposizioni che chiariscano se l'uso di un segno distintivo su Internet abbia contribuito all'acquisizione o alla violazione di un marchio, se tale uso costituisca un atto di concorrenza sleale, e la definizione di rimedi. A tale proposito la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per dare applicazione alla raccomandazione congiunta relativa alla protezione su Internet dei marchi e di altri diritti di proprieta' intellettuale su segni distintivi, adottata in occasione della trentaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 24 settembre al 3 ottobre 2001. D. - Licenze di marchio La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a dare applicazione alle raccomandazioni congiunte sulle licenze di marchio adottate dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI in occasione della trentacinquesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 25 settembre al 3 ottobre 2000. E. - Accordi internazionali La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989) e al trattato modificato sul diritto dei marchi (2006). F. - Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari prevedono nell'uso leale di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, una limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio. Tale eccezione limitata tiene conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.