(Accordo - Art. 144)
                            ARTICOLO 144 
 
                               Marchi 
 
                   A. - Procedura di registrazione 
 
La parte CE e gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  predispongono  un
sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni  decisione  finale
dell'ufficio marchi competente sia motivata e redatta  per  iscritto.
Il richiedente ha la possibilita' di contestare il  provvedimento  di
diniego  della  registrazione  del  marchio  e  ricorrere  contro  il
provvedimento di diniego definitivo in sede giurisdizionale. La parte
CE  e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  introducono  anche   la
possibilita' di opporsi alla registrazione dei marchi successivamente
alla pubblicazione delle relative domande. La parte CE  e  gli  Stati
del  CARIFORUM  firmatari  istituiscono   basi   dati   elettroniche,
accessibili al pubblico, delle  domande  e  delle  registrazioni  dei
marchi. 
 
                         B. - Marchi notori 
 
La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari ricordano  l'obbligo,
derivante dall'accordo TRIPS, di  applicare  la  nozione  di  marchio
notorio ai marchi  di  servizi.  Per  stabilire  se  un  marchio  sia
notorio, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano
in  modo  da  applicare   la   raccomandazione   congiunta   adottata
dall'assemblea  dell'Unione  di  Parigi  per  la   protezione   della
proprieta'  industriale  e  dall'Assemblea  generale   dell'OMPI   in
occasione della trentaquattresima serie di riunioni  delle  assemblee
degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999. 
 
                        C. - Uso di Internet 
 
La  parte  CE  e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari   riconoscono
l'esigenza di un quadro giuridico chiaro per i  titolari  dei  marchi
che intendano utilizzarli su Internet e partecipare allo sviluppo del
commercio elettronico; cio' comporta tra l'altro  la  definizione  di
disposizioni che chiariscano se  l'uso  di  un  segno  distintivo  su
Internet abbia contribuito all'acquisizione o alla violazione  di  un
marchio, se tale uso costituisca un atto di concorrenza sleale, e  la
definizione di rimedi. A tale proposito la parte CE e gli  Stati  del
CARIFORUM  firmatari  si  adoperano  per   dare   applicazione   alla
raccomandazione congiunta relativa alla protezione  su  Internet  dei
marchi e di  altri  diritti  di  proprieta'  intellettuale  su  segni
distintivi, adottata  in  occasione  della  trentaseiesima  serie  di
riunioni delle assemblee degli Stati membri  dell'OMPI  svoltasi  dal
24 settembre al 3 ottobre 2001. 
 
                       D. - Licenze di marchio 
 
La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano  a  dare
applicazione alle raccomandazioni congiunte sulle licenze di  marchio
adottate dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della
proprieta'  industriale  e  dall'Assemblea  generale   dell'OMPI   in
occasione della trentacinquesima serie di  riunioni  delle  assemblee
degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 25 settembre al  3  ottobre
2000. 
 
                     E. - Accordi internazionali 
 
La parte CE e gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  si  impegnano  ad
aderire al protocollo relativo all'intesa di  Madrid  concernente  la
registrazione  internazionale  dei  marchi  (1989)  e   al   trattato
modificato sul diritto dei marchi (2006). 
 
          F. - Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio 
 
La parte CE e gli Stati del CARIFORUM  firmatari  prevedono  nell'uso
leale di termini descrittivi, comprese  le  indicazioni  geografiche,
una limitata eccezione ai  diritti  conferiti  da  un  marchio.  Tale
eccezione limitata tiene conto dei legittimi interessi  del  titolare
del marchio e dei terzi.