(Accordo - Art. 147)
                            ARTICOLO 147 
 
                              Brevetti 
 
                     A. - Accordi internazionali 
 
1. La parte CE rispetta: 
a) il trattato di cooperazione in  materia  di  brevetti  (Washington
1970, modificato da ultimo nelĀ 1984); 
b) il trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000); 
c) il trattato di  Budapest  sul  riconoscimento  internazionale  del
deposito dei microorganismi ai fini della  procedura  in  materia  di
brevetti (1977, modificato nel 1980). 
2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari aderiscono al: 
a) trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington  1970,
modificato da ultimo nelĀ 1984); 
b)  trattato  di  Budapest  sul  riconoscimento  internazionale   del
deposito dei microorganismi ai fini della  procedura  in  materia  di
brevetti (1977, modificato nel 1980). 
3. Gli Stati del CARIFORUM  firmatari  si  impegnano  ad  aderire  al
trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000). 
 
                   B. - Brevetti e salute pubblica 
 
La  parte  CE  e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari   riconoscono
l'importanza della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS  e  sulla
salute  pubblica  adottata  il  14  novembre  2001  dalla  conferenza
ministeriale  dell'OMC  e  della  decisione  del  Consiglio  generale
dell'OMC  del  30  agosto  2003  sul   paragrafo   6   della   citata
dichiarazione  di  Doha  e  convengono  di  adottare  le   iniziative
necessarie all'accettazione del  protocollo  che  modifica  l'accordo
TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005.