ARTICOLO 147 Brevetti A. - Accordi internazionali 1. La parte CE rispetta: a) il trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nelĀ 1984); b) il trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000); c) il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980). 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari aderiscono al: a) trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nelĀ 1984); b) trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980). 3. Gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire al trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000). B. - Brevetti e salute pubblica La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'importanza della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC e della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della citata dichiarazione di Doha e convengono di adottare le iniziative necessarie all'accettazione del protocollo che modifica l'accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005.