ARTICOLO 149 Varieta' vegetali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno il diritto di stabilire eccezioni ai diritti esclusivi riconosciuti ai costitutori di varieta' in modo da consentire agli agricoltori di conservare, utilizzare e scambiare sementi o altri materiali di moltiplicazione prodotti in azienda. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano la protezione delle varieta' vegetali secondo l'accordo TRIPS. A tale proposito essi prendono in considerazione l'adesione alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali - UPOV (atto del 1991).