(Accordo - Art. 149)
                            ARTICOLO 149 
 
                          Varieta' vegetali 
 
1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno  il  diritto
di  stabilire  eccezioni  ai  diritti   esclusivi   riconosciuti   ai
costitutori di varieta' in modo da  consentire  agli  agricoltori  di
conservare, utilizzare e  scambiare  sementi  o  altri  materiali  di
moltiplicazione prodotti in azienda. 
2. La parte CE e gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  assicurano  la
protezione delle varieta' vegetali secondo l'accordo  TRIPS.  A  tale
proposito essi prendono in considerazione l'adesione alla convenzione
internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali - UPOV  (atto
del 1991).