ARTICOLO 150 Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore 1. Fatta salva la loro legislazione nazionale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispettano, salvaguardano e conservano il sapere, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnino stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversita'; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con il coinvolgimento e l'approvazione dei relativi titolari e incoraggiano un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo sapere e di queste innovazioni e pratiche. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare il sapere tradizionale nel rispetto della legislazione nazionale e convengono di continuare a lavorare all'elaborazione di modelli sui generis internazionalmente concordati per la tutela giuridica del sapere tradizionale. 3. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano su un'attuazione sinergica delle disposizioni in materia di brevetti della presente sottosezione e della convenzione sulla biodiversita'. 4. Tra i requisiti amministrativi di una domanda di brevetto relativa a un'invenzione che usi materiale biologico come componente necessaria dell'invenzione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire che il richiedente identifichi le fonti del materiale biologico da lui utilizzato e descritto come parte dell'invenzione. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni nel quadro dei dibattiti multilaterali riguardanti: a) in sede OMPI i temi discussi nel quadro del comitato intergovernativo su risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore; b) in sede OMC i temi concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la convenzione sulla biodiversita' e la protezione del sapere tradizionale e del folklore. 6. Al termine dei dibattiti multilaterali sui temi di cui al paragrafo 5 e tenuto conto degli esiti di tali dibattiti, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di rivedere il presente articolo in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, su richiesta della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario.