(Accordo - Art. 150)
                            ARTICOLO 150 
 
          Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore 
 
1. Fatta salva la loro legislazione nazionale,  la  parte  CE  e  gli
Stati del CARIFORUM firmatari rispettano, salvaguardano e  conservano
il sapere, le innovazioni e le pratiche delle  comunita'  indigene  e
locali che  incarnino  stili  di  vita  tradizionali,  utili  per  la
conservazione e l'uso  sostenibile  della  biodiversita';  promuovono
inoltre una loro piu' diffusa applicazione con  il  coinvolgimento  e
l'approvazione  dei  relativi   titolari   e   incoraggiano   un'equa
condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo  sapere  e  di
queste innovazioni e pratiche. 
2. La parte CE  e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  riconoscono
l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare  il  sapere
tradizionale nel rispetto della legislazione nazionale  e  convengono
di continuare a lavorare  all'elaborazione  di  modelli  sui  generis
internazionalmente concordati per  la  tutela  giuridica  del  sapere
tradizionale. 
3. La parte CE e gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  concordano  su
un'attuazione sinergica delle disposizioni  in  materia  di  brevetti
della presente sottosezione e della convenzione sulla biodiversita'. 
4. Tra i requisiti amministrativi di una domanda di brevetto relativa
a  un'invenzione  che  usi  materiale   biologico   come   componente
necessaria dell'invenzione, la parte CE e  gli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari possono stabilire che il richiedente identifichi  le  fonti
del materiale biologico da lui  utilizzato  e  descritto  come  parte
dell'invenzione. 
5. La parte CE e gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  convengono  di
procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni nel quadro dei
dibattiti multilaterali riguardanti: 
a)  in  sede  OMPI  i  temi  discussi   nel   quadro   del   comitato
intergovernativo  su  risorse  genetiche,   sapere   tradizionale   e
folklore; 
b) in sede OMC i temi concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la
convenzione  sulla  biodiversita'  e   la   protezione   del   sapere
tradizionale e del folklore. 
6. Al  termine  dei  dibattiti  multilaterali  sui  temi  di  cui  al
paragrafo 5 e tenuto conto degli esiti di tali dibattiti, la parte CE
e gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  convengono  di  rivedere  il
presente articolo in sede di  Consiglio  congiunto  CARIFORUM-CE,  su
richiesta della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario.