ARTICOLO 153 Elementi di prova In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le misure necessarie a consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.