(Accordo - Art. 153)
                            ARTICOLO 153 
 
                          Elementi di prova 
 
In caso di violazione  di  un  diritto  di  proprieta'  intellettuale
commessa su scala commerciale, la parte CE e gli Stati del  CARIFORUM
firmatari adottano le misure necessarie a consentire  alle  autorita'
giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in
tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria,  finanziaria
o commerciale in possesso della controparte, fatta  salva  la  tutela
delle informazioni riservate.