(Accordo - Art. 156)
                            ARTICOLO 156 
 
                   Misure provvisorie e cautelari 
 
1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che  le
autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente,  emettere
un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi  violazione
imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a  vietare,  a
titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di  una  pena
pecuniaria suscettibile di essere reiterata  ove  cio'  sia  previsto
dalla  legislazione  nazionale,  il  proseguimento   delle   presunte
violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di  tale
condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad  assicurare  il
risarcimento del titolare in caso di accertamento  della  violazione.
Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa, alle stesse
condizioni, nei confronti di un intermediario  i  cui  servizi  siano
utilizzati  da  terzi  per   violare   un   diritto   di   proprieta'
intellettuale. 
2. Un'ingiunzione  interlocutoria  puo'  inoltre  essere  emessa  per
disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di ledere
un  diritto  di  proprieta'  intellettuale  in  modo   da   impedirne
l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 
3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, la parte  CE
e gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  assicurano  che,  qualora  il
ricorrente  faccia  valere  l'esistenza  di   circostanze   tali   da
pregiudicare il pagamento di quanto dovuto a titolo di  risarcimento,
l'autorita' giudiziaria possa disporre il sequestro  conservativo  di
beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso
il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A  tal
fine  l'autorita'  competente  puo'  disporre  l'acquisizione   della
documentazione bancaria, finanziaria o  commerciale  o  l'appropriato
accesso alle informazioni pertinenti.