ARTICOLO 159 Misure alternative La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui alla parte III dell'accordo TRIPS e al presente capo, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui alla parte III dell'accordo TRIPS o al presente capo qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, qualora l'esecuzione di tali misure gli causasse un danno sproporzionato e qualora l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.