(Accordo - Art. 159)
                            ARTICOLO 159 
 
                         Misure alternative 
 
La parte CE e gli Stati del  CARIFORUM  firmatari  possono  stabilire
che, nei casi opportuni e su richiesta del  soggetto  cui  potrebbero
essere applicate le misure di cui alla parte III dell'accordo TRIPS e
al presente capo, l'autorita' giudiziaria competente  possa  ordinare
il pagamento alla parte lesa di un  indennizzo  pecuniario  in  luogo
dell'applicazione delle misure di cui  alla  parte  III  dell'accordo
TRIPS o al presente capo qualora tale soggetto abbia  agito  in  modo
non intenzionale e senza negligenza,  qualora  l'esecuzione  di  tali
misure gli causasse un danno sproporzionato  e  qualora  l'indennizzo
pecuniario alla parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.