(Accordo - Art. 16)
                             ARTICOLO 16 
 
Dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari della parte CE 
 
1. All'importazione negli Stati del CARIFORUM, i  prodotti  originari
della parte CE non sono soggetti a dazi doganali superiori  a  quelli
indicati nell'allegato III. 
2. All'importazione negli Stati del CARIFORUM, i  prodotti  originari
della parte  CE  sono  esenti  dai  dazi  doganali  intesi  ai  sensi
dell'articolo 11 che non siano quelli elencati nell'allegato III. 
3. Per un periodo di dieci anni dalla firma del presente accordo, gli
Stati del CARIFORUM  possono  continuare  ad  applicare  a  qualsiasi
prodotto importato originario della parte CE i dazi  doganali  intesi
ai sensi dell'articolo 11 che non siano quelli elencati nell'allegato
III, purche' detti dazi fossero applicabili a tali prodotti alla data
della firma del presente accordo e  purche'  gli  stessi  dazi  siano
applicati ai prodotti simili importati da ogni altro paese. 
4. Nei primi sette anni successivi alla firma  del  presente  accordo
gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  non  sono  tenuti  ad  avviare
l'eliminazione progressiva dei dazi doganali  che  non  siano  quelli
elencati nell'allegato III e richiamati al paragrafo 2. Tale processo
e' accompagnato dal sostegno alle necessarie riforme fiscali  secondo
quanto previsto dall'articolo 22. 
5. A fini di trasparenza,  tali  dazi  sono  notificati  al  comitato
CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro sei mesi dalla data
della firma  del  presente  accordo.  Anche  la  loro  abolizione  e'
tempestivamente notificata al comitato CARIFORUM-CE per il  commercio
e lo sviluppo. 
6. In caso di gravi difficolta' riguardanti  le  importazioni  di  un
dato prodotto,  il  comitato  CARIFORUM-CE  per  il  commercio  e  lo
sviluppo  puo'  di  comune  accordo  riesaminare   ed   eventualmente
modificare il calendario delle riduzioni e dell'abolizione  dei  dazi
doganali. Tali modifiche non determinano per il prodotto in esame una
proroga  -   oltre   il   periodo   transitorio   massimo   stabilito
nell'allegato III per la riduzione o l'eliminazione dei dazi su  quel
prodotto - dei periodi fissati nel  calendario  del  quale  e'  stato
chiesto il riesame. Se il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo
sviluppo non  prende  alcuna  decisione  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta di riesame del calendario, gli Stati del CARIFORUM  possono
sospendere  provvisoriamente  il  calendario  per  un   periodo   non
superiore a un anno.