ARTICOLO 16 Dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari della parte CE 1. All'importazione negli Stati del CARIFORUM, i prodotti originari della parte CE non sono soggetti a dazi doganali superiori a quelli indicati nell'allegato III. 2. All'importazione negli Stati del CARIFORUM, i prodotti originari della parte CE sono esenti dai dazi doganali intesi ai sensi dell'articolo 11 che non siano quelli elencati nell'allegato III. 3. Per un periodo di dieci anni dalla firma del presente accordo, gli Stati del CARIFORUM possono continuare ad applicare a qualsiasi prodotto importato originario della parte CE i dazi doganali intesi ai sensi dell'articolo 11 che non siano quelli elencati nell'allegato III, purche' detti dazi fossero applicabili a tali prodotti alla data della firma del presente accordo e purche' gli stessi dazi siano applicati ai prodotti simili importati da ogni altro paese. 4. Nei primi sette anni successivi alla firma del presente accordo gli Stati del CARIFORUM firmatari non sono tenuti ad avviare l'eliminazione progressiva dei dazi doganali che non siano quelli elencati nell'allegato III e richiamati al paragrafo 2. Tale processo e' accompagnato dal sostegno alle necessarie riforme fiscali secondo quanto previsto dall'articolo 22. 5. A fini di trasparenza, tali dazi sono notificati al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro sei mesi dalla data della firma del presente accordo. Anche la loro abolizione e' tempestivamente notificata al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 6. In caso di gravi difficolta' riguardanti le importazioni di un dato prodotto, il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' di comune accordo riesaminare ed eventualmente modificare il calendario delle riduzioni e dell'abolizione dei dazi doganali. Tali modifiche non determinano per il prodotto in esame una proroga - oltre il periodo transitorio massimo stabilito nell'allegato III per la riduzione o l'eliminazione dei dazi su quel prodotto - dei periodi fissati nel calendario del quale e' stato chiesto il riesame. Se il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo non prende alcuna decisione entro trenta giorni dalla richiesta di riesame del calendario, gli Stati del CARIFORUM possono sospendere provvisoriamente il calendario per un periodo non superiore a un anno.