(Accordo - Art. 160)
                            ARTICOLO 160 
 
                       Risarcimento del danno 
 
1. La parte CE e gli Stati del  CARIFORUM  firmatari  assicurano  che
l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno: 
a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le  conseguenze
economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla  parte
lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione
e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici; 
b) oppure in alternativa alla  lettera a)  possa  fissare,  nei  casi
opportuni,  una  somma  forfettaria  in  base  ad   elementi   quali,
perlomeno,  l'importo  dei  diritti  che  avrebbero   dovuto   essere
corrisposti  qualora  l'autore  della  violazione  avesse   richiesto
l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in
questione. 
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato  implicato  in
un'attivita'  di  violazione  senza  saperlo  o  senza  avere  motivi
ragionevoli per saperlo, la  parte  CE  e  gli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari  possono  prevedere   la   possibilita'   che   l'autorita'
giudiziaria disponga il recupero degli utili o  il  pagamento  di  un
risarcimento che puo' essere predeterminato.