ARTICOLO 168 Trasparenza degli appalti pubblici 1. Nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 180, paragrafo 4, ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario pubblica tempestivamente le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale e le procedure riguardanti gli appalti disciplinati dal presente capo e le singole opportunita' di appalto nelle pubblicazioni di cui all'allegato VII, che comprendono anche i mezzi di comunicazione elettronici ufficialmente designati. Ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario pubblica tempestivamente, e con le stesse modalita', le modifiche di tali misure e ne da' comunicazione agli altri. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che i loro soggetti appaltanti diano effettiva pubblicita' alle gare d'appalto indette all'interno del sistema pubblico, comunicando ai fornitori ammessi tutte le informazioni necessarie per partecipare all'appalto. Ciascuna parte istituisce e gestisce un idoneo strumento on line per promuovere l'effettiva pubblicita' delle gare di appalto. a) Il fascicolo di gara messo a disposizione dei fornitori contiene tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione di offerte adeguate. b) I soggetti appaltanti che non offrano un libero accesso diretto per via elettronica all'intero fascicolo di gara e ai documenti integrativi, provvedono a metterlo tempestivamente a disposizione di qualsiasi fornitore ammesso delle parti che ne faccia richiesta. 3. Per tutti gli appalti disciplinati dal presente capo i soggetti appaltanti pubblicano preventivamente l'avviso di gara, salvo diversa disposizione. Gli avvisi sono accessibili per l'intero periodo stabilito per la presentazione delle offerte relative all'appalto in questione. 4. Fra le informazioni contenute in ciascun avviso di gara devono figurare almeno: a) il nome, l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo elettronico (ove disponibile) del soggetto appaltante, e, se diverso, l'indirizzo al quale richiedere tutti i documenti relativi all'appalto; b) la procedura di gara scelta e la forma del contratto; c) una descrizione dell'appalto da aggiudicare e i principali obblighi contrattuali da adempiere; d) le condizioni che i fornitori devono soddisfare per partecipare all'appalto; e) i termini per la presentazione delle offerte e, ove previsti, i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione all'appalto; f) tutti i criteri di aggiudicazione del contratto; g) possibilmente le modalita' di pagamento e le altre condizioni. 5. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima nel corso di ogni esercizio finanziario comunicazioni sui loro futuri programmi di appalto, riguardanti l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi. 6. Per i soggetti appaltanti che operano nel settore dei servizi pubblici le comunicazioni sui futuri programmi di appalto possono fungere da avviso di gara, purche' comprendano tutte le informazioni disponibili tra quelle di cui al paragrafo 4 e un invito ai fornitori affinche' manifestino il proprio interesse a partecipare al soggetto appaltante.