(Accordo - Art. 168)
                            ARTICOLO 168 
 
                 Trasparenza degli appalti pubblici 
 
1. Nel rispetto da quanto previsto dall'articolo  180,  paragrafo  4,
ciascuna parte o ciascuno Stato  del  CARIFORUM  firmatario  pubblica
tempestivamente  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari,  le
decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione
generale e le procedure  riguardanti  gli  appalti  disciplinati  dal
presente  capo  e  le   singole   opportunita'   di   appalto   nelle
pubblicazioni di cui all'allegato VII, che comprendono anche i  mezzi
di comunicazione elettronici ufficialmente designati. Ciascuna  parte
o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario pubblica tempestivamente, e
con le stesse modalita',  le  modifiche  di  tali  misure  e  ne  da'
comunicazione agli altri. 
2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari  garantiscono  che  i
loro  soggetti  appaltanti  diano  effettiva  pubblicita'  alle  gare
d'appalto indette all'interno del sistema  pubblico,  comunicando  ai
fornitori ammessi tutte le informazioni  necessarie  per  partecipare
all'appalto. Ciascuna parte istituisce e gestisce un idoneo strumento
on line per promuovere l'effettiva pubblicita' delle gare di appalto. 
a) Il fascicolo di gara messo a disposizione dei  fornitori  contiene
tutte le informazioni  necessarie  ai  fini  della  presentazione  di
offerte adeguate. 
b) I soggetti appaltanti che non offrano un  libero  accesso  diretto
per via elettronica all'intero  fascicolo  di  gara  e  ai  documenti
integrativi, provvedono a metterlo tempestivamente a disposizione  di
qualsiasi fornitore ammesso delle parti che ne faccia richiesta. 
3. Per tutti gli appalti disciplinati dal presente  capo  i  soggetti
appaltanti pubblicano preventivamente l'avviso di gara, salvo diversa
disposizione.  Gli  avvisi  sono  accessibili  per  l'intero  periodo
stabilito per la presentazione delle offerte relative all'appalto  in
questione. 
4. Fra le informazioni contenute in ciascun  avviso  di  gara  devono
figurare almeno: 
a) il nome, l'indirizzo, il numero di fax e  l'indirizzo  elettronico
(ove disponibile) del soggetto appaltante, e, se diverso, l'indirizzo
al quale richiedere tutti i documenti relativi all'appalto; 
b) la procedura di gara scelta e la forma del contratto; 
c)  una  descrizione  dell'appalto  da  aggiudicare  e  i  principali
obblighi contrattuali da adempiere; 
d) le condizioni che i fornitori devono  soddisfare  per  partecipare
all'appalto; 
e) i termini per la presentazione delle offerte e,  ove  previsti,  i
termini  per  la  presentazione  delle  richieste  di  partecipazione
all'appalto; 
f) tutti i criteri di aggiudicazione del contratto; 
g) possibilmente le modalita' di pagamento e le altre condizioni. 
5. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto  prima
nel corso di ogni esercizio finanziario comunicazioni sui loro futuri
programmi di appalto, riguardanti l'oggetto degli appalti e  la  data
prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi. 
6. Per i soggetti appaltanti che  operano  nel  settore  dei  servizi
pubblici le comunicazioni sui futuri  programmi  di  appalto  possono
fungere da avviso di gara, purche' comprendano tutte le  informazioni
disponibili tra quelle di cui al paragrafo 4 e un invito ai fornitori
affinche' manifestino il proprio interesse a partecipare al  soggetto
appaltante.