ARTICOLO 169 Metodi di gara 1. Fatto salvo il metodo di gara impiegato per ogni specifico appalto, i soggetti appaltanti garantiscono che tali metodi siano indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara. 2. Le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che le loro disposizioni legislative e regolamentari stabiliscano chiaramente le condizioni che consentono ai soggetti appaltanti di ricorrere alle procedure di gara a trattativa privata. I soggetti appaltanti non ricorrono a questi metodi con l'obiettivo di limitare, in modo non trasparente, la partecipazione alle procedure di appalto. 3. Qualora l'appalto venga effettuato con mezzi elettronici, il soggetto appaltante: a) garantisce che l'appalto venga effettuato utilizzando prodotti delle tecnologie dell'informazione e software comunemente disponibili e interoperabili, compresi quelli di autenticazione e crittografia; b) dispongano di meccanismi che garantiscano l'integrita' delle richieste di partecipazione e delle offerte e impediscano un indebito accesso alle medesime.