(Accordo - Art. 169)
                            ARTICOLO 169 
 
                           Metodi di gara 
 
1. Fatto salvo  il  metodo  di  gara  impiegato  per  ogni  specifico
appalto, i soggetti appaltanti garantiscono  che  tali  metodi  siano
indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara. 
2. Le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono  che  le
loro   disposizioni   legislative   e   regolamentari    stabiliscano
chiaramente le condizioni che consentono ai  soggetti  appaltanti  di
ricorrere alle procedure di gara a  trattativa  privata.  I  soggetti
appaltanti non ricorrono a questi metodi con l'obiettivo di limitare,
in modo non trasparente, la partecipazione alle procedure di appalto. 
3. Qualora l'appalto  venga  effettuato  con  mezzi  elettronici,  il
soggetto appaltante: 
a) garantisce che l'appalto  venga  effettuato  utilizzando  prodotti
delle tecnologie dell'informazione e software comunemente disponibili
e interoperabili, compresi quelli di autenticazione e crittografia; 
b) dispongano  di  meccanismi  che  garantiscano  l'integrita'  delle
richieste di partecipazione e delle offerte e impediscano un indebito
accesso alle medesime.