(Accordo - Art. 173)
                            ARTICOLO 173 
 
                         Specifiche tecniche 
 
1. Nel rispetto degli obiettivi di cui al presente capo,  i  soggetti
appaltanti  garantiscono  che  le  specifiche  tecniche  applicate  o
destinate ad essere applicate agli appalti disciplinati dal  presente
capo vengano precisate negli avvisi di  gara  e/o  nei  fascicoli  di
gara. 
2. I soggetti appaltanti non sollecitano ne' accettano da un soggetto
che possa avere un interesse commerciale  a  partecipare  all'appalto
consulenze utilizzabili  nell'elaborazione  o  nell'adozione  di  una
determinata specifica tecnica per un dato appalto  qualora  la  forma
della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza. 
3. Se del caso, nello stabilire le specifiche  tecniche  dei  beni  o
servizi oggetto dell'appalto, il soggetto appaltante: 
a) stabilisce le specifiche tecniche  in  termini  di  prestazioni  e
requisiti funzionali anziche' in termini di norme di progettazione  o
descrittive; 
b)  determina  le   specifiche   tecniche   sulla   base   di   norme
internazionali,  laddove  esistenti,  o  altrimenti  di   regolamenti
tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici  delle
costruzioni. 
4.   Qualora   nelle   specifiche    tecniche    vengano    impiegate
caratteristiche   descrittive   o   di   progettazione,   esse   sono
accompagnate, se del  caso,  dalla  dicitura  "o  equivalente"  e  il
soggetto  appaltante  prende  in  considerazione   le   offerte   che
dimostrano  di  rispettare  le  caratteristiche  descrittive   o   di
progettazione prescritte e risultano idonee allo scopo previsto. 
5. Il soggetto appaltante non puo' stabilire specifiche tecniche  che
impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale,  un
brevetto,  un  diritto  d'autore,  un  disegno  o  tipo  determinati,
un'origine specifica, un produttore o fornitore particolare salvo nel
caso  in  cui  non  esista  altro  modo  sufficientemente  preciso  o
comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto, e cio' purche'
nel fascicolo di gara figuri la dicitura "o equivalente".