ARTICOLO 174 Qualifica dei fornitori 1. Per quanto attiene agli appalti disciplinati dal presente capo, i soggetti appaltanti garantiscono che le condizioni e i criteri di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici vengano preventivamente rese note negli avvisi di gara o nei fascicoli di gara. Queste condizioni e questi criteri di partecipazione si limitano a quelli indispensabili a garantire che il potenziale fornitore sia in grado di eseguire il contratto in questione. 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE non possono stabilire, come condizione, che la partecipazione a un appalto sia riservata ai fornitori cui siano stati in precedenza aggiudicati uno o piu' contratti da un soggetto di tale parte o Stato o ai fornitori che abbiano gia' un'esperienza lavorativa nel territorio interessato. Il presente paragrafo non si applica agli appalti riguardanti analisi e studi sull'impatto sociale. 3. Il soggetto appaltante valuta le capacita' finanziarie, commerciali e tecniche del fornitore sulla base delle condizioni preventivamente specificate nell'avviso di appalto o nella documentazione di gara. 4. Nessuna disposizione del presente osta all'esclusione di un fornitore per motivi quali il fallimento oppure false dichiarazioni o condanne per reati gravi. 5. I soggetti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto purche' un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco: a) sia pubblicato una volta l'anno e b) nel caso di pubblicazione elettronica sia sempre accessibile su uno dei pertinenti mezzi di comunicazione elettronici di cui all'allegato VII. 6. I soggetti appaltanti garantiscono che i fornitori possano fare domanda per ottenere lo status di fornitore qualificato ogniqualvolta venga pubblicato un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per l'inserimento nell'elenco. L'invito deve contenere: a) una descrizione dei beni e servizi o delle loro categorie per cui l'elenco e' utilizzabile; b) i requisiti per partecipare che i fornitori devono soddisfare e i metodi che il soggetto appaltante impieghera' per verificare il possesso di detti requisiti da parte dei fornitori; c) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la documentazione pertinente relativa all'elenco; d) il periodo di validita' dell'elenco e le modalita' di rinnovo o chiusura dello stesso oppure, nel caso in cui la durata della validita' non sia precisata, un'indicazione di come verra' data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco. I soggetti appaltanti procedono a iscrivere i fornitori qualificati nell'elenco entro un periodo di tempo ragionevole. 7. Qualora la richiesta di partecipazione e tutta la relativa documentazione vengano presentate entro i termini da un fornitore non qualificato, il soggetto appaltante, indipendentemente dal fatto che si avvalga o no di un elenco ad uso ripetuto, esamina e accetta la richiesta di partecipazione del fornitore, salvo nel caso in cui non sia in grado di esaminare la richiesta a causa della complessita' dell'appalto. I soggetti appaltanti garantiscono inoltre che i fornitori che abbiano chiesto di essere inclusi nell'elenco vengano informati tempestivamente della relativa decisione. 8. Per i soggetti appaltanti che operano nel settore dei servizi pubblici, l'avviso con cui i fornitori sono invitati a presentare domanda di inserimento nell'elenco ad uso ripetuto puo' fungere da avviso di gara; detti soggetti appaltanti possono escludere le richieste di partecipazione di fornitori non ancora qualificati per la partecipazione a un determinato appalto motivando la decisione con il fatto di non disporre di tempo sufficiente per l'esame della domanda.