(Accordo - Art. 174)
                            ARTICOLO 174 
 
                       Qualifica dei fornitori 
 
1. Per quanto attiene agli appalti disciplinati dal presente capo,  i
soggetti appaltanti garantiscono che le condizioni  e  i  criteri  di
partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione   degli   appalti
pubblici vengano preventivamente rese note negli avvisi di gara o nei
fascicoli  di  gara.  Queste   condizioni   e   questi   criteri   di
partecipazione si limitano a quelli indispensabili a garantire che il
potenziale fornitore  sia  in  grado  di  eseguire  il  contratto  in
questione. 
2. Gli Stati del CARIFORUM  firmatari  e  la  parte  CE  non  possono
stabilire, come condizione, che la partecipazione a  un  appalto  sia
riservata ai fornitori cui siano stati in precedenza aggiudicati  uno
o piu' contratti da un soggetto di tale parte o Stato o ai  fornitori
che abbiano gia' un'esperienza lavorativa nel territorio interessato.
Il presente paragrafo non si applica agli appalti riguardanti analisi
e studi sull'impatto sociale. 
3.  Il  soggetto  appaltante   valuta   le   capacita'   finanziarie,
commerciali e tecniche del  fornitore  sulla  base  delle  condizioni
preventivamente  specificate   nell'avviso   di   appalto   o   nella
documentazione di gara. 
4. Nessuna  disposizione  del  presente  osta  all'esclusione  di  un
fornitore per motivi quali il fallimento oppure false dichiarazioni o
condanne per reati gravi. 
5. I soggetti appaltanti possono tenere un  elenco  ad  uso  ripetuto
purche' un avviso che inviti i  fornitori  interessati  a  presentare
domanda per essere inseriti in tale elenco: 
a) sia pubblicato una volta l'anno e 
b) nel caso di pubblicazione elettronica sia  sempre  accessibile  su
uno  dei  pertinenti  mezzi  di  comunicazione  elettronici  di   cui
all'allegato VII. 
6. I soggetti appaltanti garantiscono che i  fornitori  possano  fare
domanda per ottenere lo status di fornitore qualificato ogniqualvolta
venga pubblicato un avviso  che  inviti  i  fornitori  interessati  a
presentare  domanda  per  l'inserimento  nell'elenco.  L'invito  deve
contenere: 
a) una descrizione dei beni e servizi o delle loro categorie per  cui
l'elenco e' utilizzabile; 
b) i requisiti per partecipare che i fornitori devono soddisfare e  i
metodi che il  soggetto  appaltante  impieghera'  per  verificare  il
possesso di detti requisiti da parte dei fornitori; 
c) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e altre informazioni
necessarie per contattarlo e ottenere  la  documentazione  pertinente
relativa all'elenco; 
d) il periodo di validita' dell'elenco e le modalita'  di  rinnovo  o
chiusura dello stesso  oppure,  nel  caso  in  cui  la  durata  della
validita' non sia  precisata,  un'indicazione  di  come  verra'  data
comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco. 
I soggetti appaltanti procedono a iscrivere i  fornitori  qualificati
nell'elenco entro un periodo di tempo ragionevole. 
7. Qualora  la  richiesta  di  partecipazione  e  tutta  la  relativa
documentazione vengano presentate entro i termini da un fornitore non
qualificato, il soggetto appaltante, indipendentemente dal fatto  che
si avvalga o no di un elenco ad uso ripetuto, esamina  e  accetta  la
richiesta di partecipazione del fornitore, salvo nel caso in cui  non
sia in grado di esaminare la richiesta  a  causa  della  complessita'
dell'appalto.  I  soggetti  appaltanti  garantiscono  inoltre  che  i
fornitori che abbiano chiesto di essere inclusi  nell'elenco  vengano
informati tempestivamente della relativa decisione. 
8. Per i soggetti appaltanti che  operano  nel  settore  dei  servizi
pubblici, l'avviso con cui i fornitori  sono  invitati  a  presentare
domanda di inserimento nell'elenco ad uso ripetuto  puo'  fungere  da
avviso di  gara;  detti  soggetti  appaltanti  possono  escludere  le
richieste di partecipazione di fornitori non ancora  qualificati  per
la partecipazione a un determinato appalto motivando la decisione con
il fatto di non disporre  di  tempo  sufficiente  per  l'esame  della
domanda.