(Accordo - Art. 175)
                            ARTICOLO 175 
 
                             Trattative 
 
1. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE possono  stabilire
che i loro soggetti appaltanti svolgano trattative: 
a) quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara oppure 
b) quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta e' palesemente
la piu'  vantaggiosa  secondo  i  criteri  specifici  di  valutazione
indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara. 
2. I soggetti appaltanti: 
a) assicurano che l'eventuale  eliminazione  di  un  fornitore  dalle
trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di  gara  o
nel fascicolo di gara; 
b) una volta concluse le trattative, stabiliscono una scadenza comune
per la presentazione delle offerte, nuove o modificate, da parte  dei
fornitori rimasti.