ARTICOLO 175 Trattative 1. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE possono stabilire che i loro soggetti appaltanti svolgano trattative: a) quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara oppure b) quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara. 2. I soggetti appaltanti: a) assicurano che l'eventuale eliminazione di un fornitore dalle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara; b) una volta concluse le trattative, stabiliscono una scadenza comune per la presentazione delle offerte, nuove o modificate, da parte dei fornitori rimasti.