ARTICOLO 179 Impugnative nelle gare di appalto 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari definiscono procedure trasparenti, rapide, imparziali ed efficaci che consentano ai fornitori di impugnare i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente capo nel quadro di gare d'appalto per cui detti fornitori abbiano o abbiano avuto un legittimo interesse commerciale. A tal fine ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario istituisce, individua o designa almeno un'autorita' amministrativa o giurisdizionale indipendente dai propri soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare l'impugnativa presentata da un fornitore nel quadro di un appalto oggetto della presente disciplina. 2. A ogni fornitore e' concesso un periodo di tempo sufficiente per la preparazione e la presentazione dell'impugnativa: il termine decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza degli elementi alla base dell'impugnativa o dal momento in cui avrebbe ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza. Il presente paragrafo non osta a che le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari stabiliscano a carico dei ricorrenti l'obbligo di presentare il ricorso entro un termine ragionevole purche' la durata di tale periodo sia resa preventivamente nota. 3. I soggetti appaltanti, al fine di poter trattare le richieste di riesame, conservano idonea documentazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo. 4. Le procedure di impugnativa prevedono efficaci e tempestive misure provvisorie atte a porre rimedio alle violazioni dei provvedimenti nazionali di attuazione del presente capo.