(Accordo - Art. 179)
                            ARTICOLO 179 
 
                  Impugnative nelle gare di appalto 
 
1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari definiscono procedure
trasparenti,  rapide,  imparziali  ed  efficaci  che  consentano   ai
fornitori  di  impugnare  i  provvedimenti  nazionali   adottati   in
attuazione del presente capo nel quadro di  gare  d'appalto  per  cui
detti fornitori  abbiano  o  abbiano  avuto  un  legittimo  interesse
commerciale. A tal fine ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM
firmatario  istituisce,  individua  o  designa  almeno   un'autorita'
amministrativa o giurisdizionale  indipendente  dai  propri  soggetti
appaltanti,  competente  a   ricevere   e   esaminare   l'impugnativa
presentata da un fornitore nel quadro di  un  appalto  oggetto  della
presente disciplina. 
2. A ogni fornitore e' concesso un periodo di tempo  sufficiente  per
la preparazione  e  la  presentazione  dell'impugnativa:  il  termine
decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza  degli
elementi alla base dell'impugnativa o  dal  momento  in  cui  avrebbe
ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza.  Il  presente  paragrafo
non osta  a  che  le  parti  o  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari
stabiliscano a carico  dei  ricorrenti  l'obbligo  di  presentare  il
ricorso entro un  termine  ragionevole  purche'  la  durata  di  tale
periodo sia resa preventivamente nota. 
3. I soggetti appaltanti, al fine di poter trattare le  richieste  di
riesame,   conservano   idonea   documentazione   di   ogni   appalto
disciplinato dal presente capo. 
4. Le procedure di impugnativa prevedono efficaci e tempestive misure
provvisorie atte a porre rimedio alle  violazioni  dei  provvedimenti
nazionali di attuazione del presente capo.