(Accordo - Art. 186)
                            ARTICOLO 186 
 
                      Informazioni scientifiche 
 
Le   parti   riconoscono   che   nel   corso   dell'elaborazione    e
dell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e  della  salute
pubblica che incidono sugli scambi tra le parti e'  importante  tener
conto delle informazioni scientifiche e tecniche,  del  principio  di
precauzione e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni
internazionali pertinenti.