ARTICOLO 186 Informazioni scientifiche Le parti riconoscono che nel corso dell'elaborazione e dell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che incidono sugli scambi tra le parti e' importante tener conto delle informazioni scientifiche e tecniche, del principio di precauzione e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti.