(Accordo - Art. 188)
                            ARTICOLO 188 
 
                 Mantenimento dei livelli di tutela 
 
1. Nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 184, paragrafo 1, le
parti convengono di  non  favorire  gli  scambi  o  gli  investimenti
diretti esteri  tendenti  a  conservare  o  accrescere  un  vantaggio
competitivo mediante: 
a) un abbassamento del livello di tutela previsto dalla  legislazione
nazionale in materia di ambiente e di salute pubblica; 
b) una deroga a tale legislazione o la sua non applicazione. 
2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si  impegnano  a  non
adottare e a  non  applicare  disposizioni  legislative  nazionali  o
regionali in materia di scambi o di investimenti  o  eventuali  altre
misure amministrative correlate in forme tali da vanificare le misure
a favore dell'ambiente o delle risorse naturali, della loro tutela  o
conservazione o gli interventi a tutela della salute pubblica.