ARTICOLO 188 Mantenimento dei livelli di tutela 1. Nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 184, paragrafo 1, le parti convengono di non favorire gli scambi o gli investimenti diretti esteri tendenti a conservare o accrescere un vantaggio competitivo mediante: a) un abbassamento del livello di tutela previsto dalla legislazione nazionale in materia di ambiente e di salute pubblica; b) una deroga a tale legislazione o la sua non applicazione. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a non adottare e a non applicare disposizioni legislative nazionali o regionali in materia di scambi o di investimenti o eventuali altre misure amministrative correlate in forme tali da vanificare le misure a favore dell'ambiente o delle risorse naturali, della loro tutela o conservazione o gli interventi a tutela della salute pubblica.