(Accordo - Art. 189)
                            ARTICOLO 189 
 
              Processo di consultazione e monitoraggio 
 
1. Le parti riconoscono  l'importanza  di  monitorare  e  valutare  -
mediante  le  rispettive  istituzioni   e   i   rispettivi   processi
partecipativi, nonche' mediante quelli istituiti a norma del presente
accordo - gli effetti  dell'attuazione  dell'accordo  sullo  sviluppo
sostenibile. 
2. Le  parti  possono  consultarsi  reciprocamente  e  consultare  il
comitato   consultivo   CARIFORUM-CE   sulle   questioni   ambientali
disciplinate dagli articoli da 183  a  188.  I  membri  del  comitato
consultivo CARIFORUM-CE possono presentare alle parti raccomandazioni
scritte e orali concernenti la diffusione  e  la  condivisione  delle
migliori pratiche nelle materie disciplinate dal presente capo. 
3. Per quanto concerne le materie disciplinate dagli articoli da  183
a 188, le parti  possono  concordare  di  rivolgersi  agli  organismi
internazionali  competenti  per  avere  consulenza   sulle   migliori
pratiche, sull'uso di strumenti strategici efficaci per affrontare le
sfide ambientali legate al  commercio,  e  sull'individuazione  degli
ostacoli che possono  impedire  un'efficace  attuazione  delle  norme
ambientali previste dai pertinenti accordi multilaterali  in  materia
di ambiente. 
4. Una parte puo' chiedere di consultare l'altra parte  su  questioni
riguardanti l'interpretazione e l'applicazione degli articoli da  183
a 188. La durata delle consultazioni  non  supera  i  tre  mesi.  Nel
quadro di tale procedura ciascuna parte puo' autonomamente consultare
gli organismi internazionali competenti. In questo  caso  il  termine
per le consultazioni e' prorogato di altri tre mesi. 
5. Qualora le consultazioni tra le parti a norma del paragrafo 3  non
portino a una soluzione soddisfacente, ciascuna parte  puo'  chiedere
che si riunisca un comitato di esperti con il compito di esaminare la
questione. 
6. Il comitato di esperti e' composto di tre membri  in  possesso  di
competenze specifiche nelle materie disciplinate dal  presente  capo.
Il presidente non e' cittadino di nessuna delle due parti. Entro  tre
mesi dalla sua istituzione il comitato di esperti presenta alle parti
una relazione che e' messa a  disposizione  del  comitato  consultivo
CARIFORUM-CE.