(Accordo - Art. 19)
                             ARTICOLO 19 
 
 Trattamento piu' favorevole derivante da accordi di libero scambio 
 
1. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, la parte
CE accorda  agli  Stati  del  CARIFORUM  qualsiasi  trattamento  piu'
favorevole applicabile in virtu' del fatto che  successivamente  alla
firma del presente accordo essa sia divenuta parte di un  accordo  di
libero scambio con paesi terzi. 
2. In relazione alle materie  disciplinate  dal  presente  capo,  gli
Stati del CARIFORUM o un qualsiasi  Stato  del  CARIFORUM  firmatario
accordano  alla  parte  CE  qualsiasi  trattamento  piu'   favorevole
applicabile in virtu' del fatto che successivamente  alla  firma  del
presente accordo gli Stati del CARIFORUM o  un  qualsiasi  Stato  del
CARIFORUM firmatario siano divenuti parte di  un  accordo  di  libero
scambio con una grande economia commerciale. 
3. Le disposizioni del presente capo non implicano l'obbligo  per  la
parte  CE  o  uno  Stato  del  CARIFORUM  firmatario   di   estendere
reciprocamente qualsiasi  trattamento  preferenziale  applicabile  in
virtu' del fatto che la parte CE o lo Stato del CARIFORUM  firmatario
fossero parti di un accordo di libero scambio con  paesi  terzi  alla
data della firma del presente accordo. 
4. Ai fini del presente, per "grande economia commerciale" si intende
un paese sviluppato oppure un paese o un territorio che l'anno  prima
dell'entrata in vigore dell'accordo  di  libero  scambio  di  cui  al
paragrafo 2 rappresentava una quota delle  esportazioni  mondiali  di
merci  superiore  all'1%,  oppure  un   gruppo   di   paesi,   agenti
singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di  libero
scambio, che nel suo insieme rappresentava l'anno prima  dell'entrata
in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al  paragrafo  2  una
quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(1). 
5. Qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario  diventi  parte  di  un
accordo di libero scambio con un paese terzo di cui al  paragrafo  2,
le parti avviano consultazioni nel caso in cui tale  accordo  preveda
per tale  paese  terzo  un  trattamento  piu'  favorevole  di  quello
concesso a norma del  presente  accordo  dallo  Stato  del  CARIFORUM
firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo  Stato  del
CARIFORUM firmatario interessato abbia  il  diritto  di  negare  alla
parte CE il trattamento  piu'  favorevole  previsto  dall'accordo  di
libero scambio. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare  le
misure necessarie all'adeguamento  delle  disposizioni  del  presente
accordo. 
--------- 
(1) Ai fini di  questo  calcolo  si  fa  ricorso  ai  dati  ufficiali
dell'OMC sui principali esportatori nel commercio  internazionale  di
merci (escludendo gli scambi intracomunitari).