(Accordo - Art. 190)
                            ARTICOLO 190 
 
                            Cooperazione 
 
1. Le parti riconoscono l'importanza  di  cooperare  sulle  tematiche
ambientali ai fini del conseguimento  degli  obiettivi  del  presente
accordo. 
2.  Nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'articolo  7,  le  parti
convengono di cooperare, anche  mediante  la  predisposizione  di  un
sostegno, per quanto riguarda: 
a) assistenza tecnica ai produttori per quanto riguarda  il  rispetto
delle pertinenti norme di prodotto e delle  altre  norme  applicabili
sui mercati della parte CE; 
b)  promozione  e  agevolazione  di  sistemi  volontari,  pubblici  e
privati, ispirati ai principi dell'economia di  mercato,  riguardanti
tra l'altro l'etichettatura e l'accreditamento; 
c) assistenza  tecnica  e  sviluppo  di  capacita',  soprattutto  nel
settore pubblico, per quanto concerne l'attuazione  e  l'applicazione
degli accordi multilaterali sull'ambiente, compresi  i  loro  profili
connessi agli scambi; 
d) facilitazione degli scambi  tra  le  parti  di  risorse  naturali,
compresi il legname e i prodotti del legno, di provenienza  lecita  e
sostenibile; 
e) assistenza ai produttori  nello  sviluppo  e/o  nel  miglioramento
della produzione di beni e servizi che le parti ritengono  utili  per
l'ambiente; e 
f) promozione della sensibilizzazione dei cittadini e  dei  programmi
educativi in materia di beni e servizi ambientali in modo da favorire
gli scambi di tali prodotti tra le parti.