(Accordo - Art. 192)
                            ARTICOLO 192 
 
            Livelli di protezione e diritto di legiferare 
 
Riconoscendo il diritto delle  parti  e  degli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari di legiferare per definire una propria normativa sociale  e
proprie norme del lavoro compatibili  con  le  proprie  priorita'  di
sviluppo sociale e di adottare o modificare in tal senso le  leggi  e
le politiche pertinenti, ciascuna delle parti e ciascuno degli  Stati
del  CARIFORUM  firmatari   si   adoperano   affinche'   le   proprie
disposizioni regolamentari e le proprie politiche in materia  sociale
e del lavoro prevedano e favoriscano norme sociali e  del  lavoro  di
livello elevato,  coerenti  con  i  diritti  riconosciuti  a  livello
internazionale di cui all'articolo 191 e per migliorare costantemente
queste leggi e politiche.