(Accordo - Art. 197)
                            ARTICOLO 197 
 
                         Obiettivo generale 
 
1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari, nel riconoscere: 
a) il loro comune  interesse  per  la  tutela  dei  diritti  e  delle
liberta' fondamentali  delle  persone  fisiche,  in  particolare  del
diritto alla vita privata,  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali, 
b) l'importanza di disporre di sistemi  efficaci  di  protezione  dei
dati quale strumento per  tutelare  gli  interessi  dei  consumatori,
promuovere  la  fiducia  degli  investitori  e  facilitare  i  flussi
transfrontalieri di dati personali, 
c) che la raccolta e il trattamento dei dati personali devono  essere
effettuati in modo equo e trasparente,  nel  rispetto  della  persona
interessata, 
concordano  nel  predisporre   un   adeguato   quadro   giuridico   e
regolamentare e un'adeguata capacita' amministrativa  di  attuazione,
comprendente  autorita'  di  vigilanza  indipendenti,  al   fine   di
garantire un idoneo livello  di  tutela  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali, in linea con gli  elevati
standard internazionali vigenti(1). 
2. Gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  si  adoperano  affinche'  le
disposizioni di cui al paragrafo 1 vengano  attuate  quanto  prima  e
comunque non oltre sette anni dall'entrata  in  vigore  del  presente
accordo. 
---------- (1) Questi standard sono compresi nei  seguenti  strumenti
internazionali: 
i) orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati
personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite  il
20 novembre 1990; 
ii)  raccomandazione  del  Consiglio   dell'Organizzazione   per   la
Cooperazione e lo Sviluppo economico, del 23  settembre  1980,  sugli
orientamenti  per  la  tutela  della  vita   privata   e   i   flussi
transfrontalieri di dati personali.