(Accordo - Art. 199)
                            ARTICOLO 199 
 
                      Principi e norme generali 
 
Le parti convengono che il quadro  giuridico  e  regolamentare  e  la
capacita' amministrativa da predisporre si fondano, come minimo,  sui
principi sostanziali e sui meccanismi di garanzia seguenti: 
a) Principi sostanziali 
i) principio di limitazione  a  una  determinata  finalita':  i  dati
devono essere trattati per una finalita' specifica e  successivamente
impiegati o ulteriormente comunicati solo se e in quanto cio' non sia
incompatibile con la finalita' del trasferimento. Le uniche deroghe a
tale norma sono  quelle  previste  per  legge  e  necessarie  in  una
societa' democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici; 
ii) principio della qualita' e della  proporzionalita'  dei  dati:  i
dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. I dati devono
essere adeguati, pertinenti e non andare al di  la'  delle  finalita'
per le quali sono trasferiti o ulteriormente trattati; 
iii) principio di trasparenza: le  persone  fisiche  devono  ricevere
informazioni riguardanti la finalita' del trattamento  e  l'identita'
del responsabile del trattamento nel paese terzo,  nonche'  qualunque
altra informazione necessaria ad assicurare una  procedura  equa.  Le
uniche deroghe consentite sono quelle previste per legge e necessarie
in una societa' democratica a salvaguardia  di  importanti  interessi
pubblici; 
iv) principio di sicurezza: il responsabile del trattamento dei  dati
deve  adottare  misure  di   sicurezza   tecniche   e   organizzative
commisurate ai rischi che il trattamento  comporta.  Chiunque  agisca
sotto  l'autorita'  del  responsabile   del   trattamento,   compreso
l'incaricato del  trattamento,  non  deve  effettuare  operazioni  di
trattamento dei dati se non  su  disposizione  del  responsabile  del
trattamento stesso; 
v)  diritti  di  accesso,  rettifica  e   opposizione:   la   persona
interessata ha il diritto di ottenere  una  copia  di  tutti  i  dati
trattati che la riguardano, come pure il diritto di far rettificare i
dati che risultino inesatti. In  determinate  situazioni  la  persona
interessata deve anche potersi opporre al trattamento di dati che  la
riguardano.  Le  uniche  deroghe  ai  suddetti  diritti  sono  quelle
previste per  legge  e  necessarie  in  una  societa'  democratica  a
salvaguardia di importanti interessi pubblici; 
vi) restrizioni ai trasferimenti successivi: in  linea  di  principio
ulteriori trasferimenti dei dati personali da parte del  destinatario
del primo trasferimento  devono  essere  consentiti  soltanto  quando
anche  il   secondo   destinatario   (ossia   il   destinatario   del
trasferimento successivo) e' soggetto a  norme  che  garantiscano  un
livello adeguato di tutela; 
vii) dati sensibili: per quanto  concerne  particolari  categorie  di
dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le  convinzioni  religiose  o  filosofiche  oppure  l'appartenenza  a
sindacati, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale, e i dati
relativi a reati, condanne penali o  misure  di  sicurezza,  il  loro
trattamento non e'  ammesso  salvo  nel  caso  in  cui  l'ordinamento
nazionale preveda ulteriori garanzie. 
b) Meccanismi di garanzia 
Vengono  istituiti  meccanismi   idonei   atti   ad   assicurare   il
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
i) un buon livello di rispetto delle norme, compreso un grado elevato
di  consapevolezza  -  rispettivamente   tra   i   responsabili   del
trattamento e le persone interessate - degli obblighi  che  incombono
ai primi e dei diritti e dei mezzi per  esercitarli  riconosciuti  ai
secondi; l'esistenza di sanzioni efficaci e  dissuasive;  sistemi  di
verifica  diretta  da  parte  di  autorita',   revisori   o   addetti
indipendenti alla protezione dei dati; 
ii) aiuto e sostegno alle persone  interessate  per  l'esercizio  dei
loro diritti. Ogni persona deve essere in grado di far  rispettare  i
propri diritti in modo rapido ed efficace, a un costo non proibitivo,
anche  attraverso  idonei  meccanismi  istituzionali  che  consentano
l'espletamento di un'indagine indipendente in caso di denuncia; 
iii) adeguati strumenti  di  tutela  della  parte  lesa  in  caso  di
violazione delle norme, prevedendo - se del caso - il pagamento di un
risarcimento e l'imposizione di sanzioni in  conformita'  alle  norme
nazionali applicabili.