ARTICOLO 199 Principi e norme generali Le parti convengono che il quadro giuridico e regolamentare e la capacita' amministrativa da predisporre si fondano, come minimo, sui principi sostanziali e sui meccanismi di garanzia seguenti: a) Principi sostanziali i) principio di limitazione a una determinata finalita': i dati devono essere trattati per una finalita' specifica e successivamente impiegati o ulteriormente comunicati solo se e in quanto cio' non sia incompatibile con la finalita' del trasferimento. Le uniche deroghe a tale norma sono quelle previste per legge e necessarie in una societa' democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici; ii) principio della qualita' e della proporzionalita' dei dati: i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. I dati devono essere adeguati, pertinenti e non andare al di la' delle finalita' per le quali sono trasferiti o ulteriormente trattati; iii) principio di trasparenza: le persone fisiche devono ricevere informazioni riguardanti la finalita' del trattamento e l'identita' del responsabile del trattamento nel paese terzo, nonche' qualunque altra informazione necessaria ad assicurare una procedura equa. Le uniche deroghe consentite sono quelle previste per legge e necessarie in una societa' democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici; iv) principio di sicurezza: il responsabile del trattamento dei dati deve adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative commisurate ai rischi che il trattamento comporta. Chiunque agisca sotto l'autorita' del responsabile del trattamento, compreso l'incaricato del trattamento, non deve effettuare operazioni di trattamento dei dati se non su disposizione del responsabile del trattamento stesso; v) diritti di accesso, rettifica e opposizione: la persona interessata ha il diritto di ottenere una copia di tutti i dati trattati che la riguardano, come pure il diritto di far rettificare i dati che risultino inesatti. In determinate situazioni la persona interessata deve anche potersi opporre al trattamento di dati che la riguardano. Le uniche deroghe ai suddetti diritti sono quelle previste per legge e necessarie in una societa' democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici; vi) restrizioni ai trasferimenti successivi: in linea di principio ulteriori trasferimenti dei dati personali da parte del destinatario del primo trasferimento devono essere consentiti soltanto quando anche il secondo destinatario (ossia il destinatario del trasferimento successivo) e' soggetto a norme che garantiscano un livello adeguato di tutela; vii) dati sensibili: per quanto concerne particolari categorie di dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche oppure l'appartenenza a sindacati, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale, e i dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza, il loro trattamento non e' ammesso salvo nel caso in cui l'ordinamento nazionale preveda ulteriori garanzie. b) Meccanismi di garanzia Vengono istituiti meccanismi idonei atti ad assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: i) un buon livello di rispetto delle norme, compreso un grado elevato di consapevolezza - rispettivamente tra i responsabili del trattamento e le persone interessate - degli obblighi che incombono ai primi e dei diritti e dei mezzi per esercitarli riconosciuti ai secondi; l'esistenza di sanzioni efficaci e dissuasive; sistemi di verifica diretta da parte di autorita', revisori o addetti indipendenti alla protezione dei dati; ii) aiuto e sostegno alle persone interessate per l'esercizio dei loro diritti. Ogni persona deve essere in grado di far rispettare i propri diritti in modo rapido ed efficace, a un costo non proibitivo, anche attraverso idonei meccanismi istituzionali che consentano l'espletamento di un'indagine indipendente in caso di denuncia; iii) adeguati strumenti di tutela della parte lesa in caso di violazione delle norme, prevedendo - se del caso - il pagamento di un risarcimento e l'imposizione di sanzioni in conformita' alle norme nazionali applicabili.