(Accordo - Art. 201)
                            ARTICOLO 201 
 
                            Cooperazione 
 
1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per agevolare
l'elaborazione di quadri legislativi, giurisdizionali e istituzionali
appropriati e il conseguimento di un adeguato livello  di  protezione
dei dati personali, coerentemente con gli obiettivi e i  principi  di
cui al presente capo. 
2.  Nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'articolo  7,  le  parti
convengono di cooperare, anche  mediante  la  predisposizione  di  un
sostegno, per quanto riguarda: 
a) scambio di informazioni e competenze; 
b)  assistenza   nell'elaborazione   di   disposizioni   legislative,
orientamenti e manuali; 
c) erogazione di formazione a favore di personale chiave; 
d) assistenza nella definizione  e  nel  funzionamento  dei  relativi
quadri istituzionali; 
e) assistenza  nell'elaborazione  e  nell'attuazione  di  iniziative,
rivolte agli operatori economici e ai consumatori,  per  il  rispetto
delle norme e finalizzate a stimolare la fiducia degli investitori  e
dei cittadini.