ARTICOLO 201 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per agevolare l'elaborazione di quadri legislativi, giurisdizionali e istituzionali appropriati e il conseguimento di un adeguato livello di protezione dei dati personali, coerentemente con gli obiettivi e i principi di cui al presente capo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) scambio di informazioni e competenze; b) assistenza nell'elaborazione di disposizioni legislative, orientamenti e manuali; c) erogazione di formazione a favore di personale chiave; d) assistenza nella definizione e nel funzionamento dei relativi quadri istituzionali; e) assistenza nell'elaborazione e nell'attuazione di iniziative, rivolte agli operatori economici e ai consumatori, per il rispetto delle norme e finalizzate a stimolare la fiducia degli investitori e dei cittadini.