(Accordo - Art. 203)
                            ARTICOLO 203 
 
                       Ambito di applicazione 
 
1.  La  presente  parte  si  applica  alle  controversie  concernenti
l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo. 
2. In  deroga  a  quanto  disposto  dal  paragrafo  1,  nei  casi  di
controversie relative alla cooperazione per  il  finanziamento  dello
sviluppo contemplata dall'accordo di Cotonou si applica la  procedura
di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou.