ARTICOLO 209 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centottanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro settantacinque giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso. 3. Ciascuna parte puo' richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la parte convenuta possa rendersi adempiente. In caso di controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione del titolo IV, capi 4 o 5, il collegio arbitrale formula anche una raccomandazione su come garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni di tali capi.