(Accordo - Art. 209)
                            ARTICOLO 209 
 
                     Lodo del collegio arbitrale 
 
1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo  alle  parti  e  al
comitato  CARIFORUM-CE  per  il  commercio  e   lo   sviluppo   entro
centocinquanta giorni  dalla  sua  costituzione.  Il  presidente  del
collegio arbitrale, qualora non  ritenga  possibile  il  rispetto  di
questa scadenza, ne  da'  notifica  per  iscritto  alle  parti  e  al
comitato CARIFORUM-CE per il commercio e  lo  sviluppo,  indicando  i
motivi del ritardo e la data entro la quale il  collegio  prevede  di
concludere i lavori. Il lodo deve comunque  essere  notificato  entro
centottanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di
carattere stagionale, il  collegio  arbitrale  fa  il  possibile  per
notificare il proprio lodo entro  settantacinque  giorni  dalla  data
della sua costituzione. Il  lodo  deve  comunque  essere  pronunciato
entro novanta giorni dalla costituzione  del  collegio.  Entro  dieci
giorni  dalla  sua   costituzione,   il   collegio   arbitrale   puo'
pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso. 
3. Ciascuna parte puo' richiedere al collegio arbitrale di  formulare
una  raccomandazione  su  come  la  parte  convenuta  possa  rendersi
adempiente. In caso di controversia riguardante  l'interpretazione  e
l'applicazione del titolo IV, capi  4  o  5,  il  collegio  arbitrale
formula anche una raccomandazione su come garantire il rispetto delle
pertinenti disposizioni di tali capi.