ARTICOLO 212 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. Qualora le parti non concordino sulla compatibilita' tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni del presente accordo, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni del presente accordo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 207. Il termine per la notifica della decisione e' di centocinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.