(Accordo - Art. 212)
                            ARTICOLO 212 
 
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo  del  collegio
                              arbitrale 
 
1. Prima  che  scada  il  periodo  di  tempo  ragionevole,  la  parte
convenuta notifica all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per  il
commercio e lo sviluppo le misure da essa prese per  dare  esecuzione
al lodo del collegio arbitrale. 
2. Qualora le parti non concordino sulla compatibilita' tra le misure
notificate a norma del paragrafo 1 e  le  disposizioni  del  presente
accordo, la parte attrice puo'  chiedere  per  iscritto  al  collegio
arbitrale originale di pronunciarsi in merito.  La  richiesta  indica
quale sia la specifica misura contestata e spiega  le  ragioni  della
sua incompatibilita' con le disposizioni  del  presente  accordo.  Il
collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta giorni
dalla presentazione  della  richiesta.  Nei  casi  urgenti,  compresi
quelli relativi a merci deperibili  e  di  carattere  stagionale,  il
collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque
giorni dalla presentazione della richiesta. 
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o  in  parte,  lo
stesso collegio arbitrale originario, si applicano  le  procedure  di
cui all'articolo 207. Il termine per la notifica della  decisione  e'
di centocinque giorni dalla data della richiesta di cui al  paragrafo
2.