(Accordo - Art. 215)
                            ARTICOLO 215 
 
                        Soluzione concordata 
 
Le parti possono in  qualsiasi  momento  pervenire  a  una  soluzione
concordata che ponga fine a una  controversia  cui  si  applicano  le
disposizioni della presente parte. Esse notificano tale soluzione  al
comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Il procedimento
e' chiuso all'atto dell'adozione della soluzione concordata.