(Accordo - Art. 217)
                            ARTICOLO 217 
 
                  Informazioni e consulenza tecnica 
 
Su istanza di una parte  o  d'ufficio,  il  collegio  arbitrale  puo'
acquisire informazioni da qualunque  fonte,  ivi  comprese  le  parti
coinvolte nella controversia, essa ritenga  opportuno  consultare  ai
fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio
arbitrale ha anche il diritto ad acquisire il parere di  esperti.  Le
parti interessate sono autorizzate a presentare memorie a  titolo  di
amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al  regolamento  di
procedura. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate  a
entrambe le parti affinche' possano formulare osservazioni.