(Accordo - Art. 219)
                            ARTICOLO 219 
 
                      Norme di interpretazione 
 
I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo
secondo le  norme  di  interpretazione  consuetudinarie  del  diritto
internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione
di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non
possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che  discendono
dalle disposizioni del presente accordo.