ARTICOLO 219 Norme di interpretazione I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni del presente accordo.