ARTICOLO 223 Termini 1. Tutti i termini fissati nella presente parte, compresi quelli per la notifica dei lodi arbitrali da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini citati nella presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le parti.