(Accordo - Art. 223)
                            ARTICOLO 223 
 
                               Termini 
 
1. Tutti i termini fissati nella presente parte, compresi quelli  per
la notifica dei lodi arbitrali da parte dei collegi  arbitrali,  sono
calcolati in giorni di calendario a decorrere dal  giorno  successivo
all'atto o al fatto cui si riferiscono. 
2. I termini citati nella presente  parte  possono  essere  prorogati
previo accordo fra le parti.