(Accordo - Art. 224)
                            ARTICOLO 224 
 
              Clausola relativa alle eccezioni generali 
 
1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti  in  una
forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata
tra  le  parti  quando  sussistano  simili  condizioni,  ovvero   una
restrizione  dissimulata  agli  scambi  di  beni  e  servizi  o  allo
stabilimento, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la
parte  CE,  gli  Stati  del  CARIFORUM  o  uno  Stato  del  CARIFORUM
firmatario adottino o applichino provvedimenti: 
a)  necessari  per  tutelare  la  morale  pubblica  e   la   pubblica
sicurezza(1) o mantenere l'ordine pubblico; 
b) necessari per tutelare  la  vita  o  la  salute  dell'uomo,  degli
animali o delle piante; 
c) necessari a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o
regolamentari che non siano incompatibili  con  le  disposizioni  del
presente accordo, ivi compresi quelli relativi: 
i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e  fraudolente  o  che
servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale; 
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in  rapporto
al trattamento e alla diffusione  di  dati  personali,  nonche'  alla
protezione della riservatezza  dei  registri  e  documenti  contabili
delle persone fisiche; 
iii) alla sicurezza; 
iv) all'applicazione della normativa doganale, oppure 
v) alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; 
d) connessi all'importazione o all'esportazione di oro o argento; 
e)  necessari  alla  tutela  del  patrimonio  nazionale   di   valore
artistico, storico o archeologico; 
f) connessi alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili,
qualora detti provvedimenti siano accompagnati da  restrizioni  della
produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della
fruizione  nazionale  di  servizi  e  da  restrizioni  applicate  nei
confronti degli investitori nazionali; 
g) connessi ai prodotti del lavoro carcerario, oppure 
h) incompatibili con gli articoli 68 e  77,  purche'  il  trattamento
differenziato  sia  finalizzato  a  garantire  l'imposizione   o   la
riscossione equa o efficace  di  imposte  dirette  nei  confronti  di
attivita' economiche, di investitori o di prestatori di servizi della
parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario(2). 
2. Le disposizioni del titolo II e dell'allegato IV non si  applicano
ai regimi di sicurezza sociale della  parte  CE  e  degli  Stati  del
CARIFORUM firmatari ne'  alle  attivita'  svolte  nel  territorio  di
ciascuna   parte   e   che   partecipano,   anche    occasionalmente,
all'esercizio di pubblici poteri. 
---------- (1) Le parti convengono che i provvedimenti necessari alla
lotta  al  lavoro  minorile  si  intendono  compresi   nelle   misure
necessarie a tutelare la  morale  pubblica  o  nelle  misure  per  la
protezione della salute ai sensi del titolo IV, capo 5. 
(2)  I  provvedimenti  finalizzati  a   garantire   l'imposizione   o
riscossione equa o  efficace  delle  imposte  dirette  comprendono  i
provvedimenti, adottati dalla parte CE o da uno Stato  del  CARIFORUM
firmatario a norma del suo sistema fiscale, i quali: i) si  applicano
agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti, alla  luce
del fatto che l'imposta  dovuta  dai  soggetti  non  residenti  viene
determinata con riferimento a  elementi  imponibili  provenienti  dal
territorio della parte CE o dello Stato del  CARIFORUM  firmatario  o
ubicati nello  stesso;  oppure  ii)  si  applicano  ai  soggetti  non
residenti al fine di garantire  l'imposizione  o  la  riscossione  di
imposte nel territorio della parte CE o  dello  Stato  del  CARIFORUM
firmatario; oppure iii) si applicano ai soggetti residenti e non,  al
fine di impedire l'elusione o  l'evasione  fiscale,  ivi  compresi  i
provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi;  oppure  iv)
si applicano agli utilizzatori di  servizi  prestati  nel  territorio
dell'altra parte o a partire da tale territorio, in modo da garantire
l'imposizione o la riscossione di imposte  su  tali  utilizzatori  in
relazione a fonti ubicate nel territorio della  parte  CE  o  di  uno
Stato del CARIFORUM firmatario; oppure v) operano una distinzione tra
investitori  e  prestatori  di  servizi  soggetti  a  imposizione  su
elementi  imponibili  a  livello  mondiale  e  altri  investitori   e
prestatori di servizi, alla luce della differenza nella natura  della
loro  base  imponibile;  oppure  vi)  determinano,  attribuiscono   o
suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni  o  crediti
di soggetti  residenti  o  succursali  o  tra  soggetti  collegati  o
succursali dello stesso soggetto, al fine di  salvaguardare  la  base
imponibile della parte CE o dello Stato del CARIFORUM  firmatario.  I
termini o i concetti di natura fiscale contenuti alla lettera h)  del
presente e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e  ai
concetti  fiscali,  anche  equivalenti  o  analoghi,  di   cui   alla
legislazione interna della parte  CE  o  dello  Stato  del  CARIFORUM
firmatario che adotta il provvedimento.