ARTICOLO 224 Clausola relativa alle eccezioni generali 1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando sussistano simili condizioni, ovvero una restrizione dissimulata agli scambi di beni e servizi o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE, gli Stati del CARIFORUM o uno Stato del CARIFORUM firmatario adottino o applichino provvedimenti: a) necessari per tutelare la morale pubblica e la pubblica sicurezza(1) o mantenere l'ordine pubblico; b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) necessari a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi compresi quelli relativi: i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla sicurezza; iv) all'applicazione della normativa doganale, oppure v) alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; d) connessi all'importazione o all'esportazione di oro o argento; e) necessari alla tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; f) connessi alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora detti provvedimenti siano accompagnati da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali; g) connessi ai prodotti del lavoro carcerario, oppure h) incompatibili con gli articoli 68 e 77, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di prestatori di servizi della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario(2). 2. Le disposizioni del titolo II e dell'allegato IV non si applicano ai regimi di sicurezza sociale della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e che partecipano, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri. ---------- (1) Le parti convengono che i provvedimenti necessari alla lotta al lavoro minorile si intendono compresi nelle misure necessarie a tutelare la morale pubblica o nelle misure per la protezione della salute ai sensi del titolo IV, capo 5. (2) I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti, adottati dalla parte CE o da uno Stato del CARIFORUM firmatario a norma del suo sistema fiscale, i quali: i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario o ubicati nello stesso; oppure ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario; oppure iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi; oppure iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, in modo da garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario; oppure v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, alla luce della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti alla lettera h) del presente e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, di cui alla legislazione interna della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario che adotta il provvedimento.