(Accordo - Art. 226)
                            ARTICOLO 226 
 
                             Fiscalita' 
 
1. Nessuna disposizione del presente accordo ne' di qualsiasi  intesa
adottata a norma del presente accordo osta a che la parte  CE  o  uno
Stato  del  CARIFORUM  firmatario,   nell'applicare   le   pertinenti
disposizioni  della  propria  legislazione  fiscale,  distingua   tra
contribuenti  che  non  si  trovano  nella   stessa   situazione   in
particolare sotto il profilo del luogo di residenza o  del  luogo  di
investimento dei capitali. 
2. Nessuna disposizione del presente accordo o  di  qualsiasi  intesa
adottata  a  norma  del  presente   accordo   osta   all'adozione   o
all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o  l'evasione
fiscale in base alle  disposizioni  fiscali  di  accordi  tendenti  a
evitare la doppia imposizione  o  di  altre  intese  fiscali  o  alla
legislazione tributaria nazionale. 
3. Le disposizioni del presente  accordo  lasciano  impregiudicati  i
diritti e gli obblighi della parte CE o di uno  Stato  del  CARIFORUM
firmatario derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso  di
contrasto  tra  il  presente  accordo  e  una  siffatta  convenzione,
quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili. 
                               PARTE V 
 
                     DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI