(Accordo - Art. 227)
                            ARTICOLO 227 
 
                  Consiglio congiunto CARIFORUM-CE 
 
1. E' istituito un consiglio  congiunto  CARIFORUM-CE  incaricato  di
sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto
CARIFORUM-CE si riunisce periodicamente  a  livello  ministeriale,  a
intervalli  non  superiori  a  due   anni,   ed   anche   in   seduta
straordinaria, con l'accordo di entrambe le parti,  ogniqualvolta  le
circostanze lo richiedano. 
2. Fatte salve le funzioni del  Consiglio  dei  ministri  cosi'  come
definite dall'articolo  15  dell'accordo  di  Cotonou,  il  Consiglio
congiunto   CARIFORUM-CE   ha   la   responsabilita'   generale   del
funzionamento e dell'attuazione del presente accordo e  controlla  la
realizzazione dei suoi  obiettivi.  Esamina  anche  le  questioni  di
rilievo inerenti al presente  accordo,  nonche'  le  altre  questioni
bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse e  che
incidono sugli scambi tra le parti. 
3. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE esamina altresi' le proposte e
le raccomandazioni delle  parti  relative  al  riesame  del  presente
accordo.