ARTICOLO 227 Consiglio congiunto CARIFORUM-CE 1. E' istituito un consiglio congiunto CARIFORUM-CE incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE si riunisce periodicamente a livello ministeriale, a intervalli non superiori a due anni, ed anche in seduta straordinaria, con l'accordo di entrambe le parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano. 2. Fatte salve le funzioni del Consiglio dei ministri cosi' come definite dall'articolo 15 dell'accordo di Cotonou, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE ha la responsabilita' generale del funzionamento e dell'attuazione del presente accordo e controlla la realizzazione dei suoi obiettivi. Esamina anche le questioni di rilievo inerenti al presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse e che incidono sugli scambi tra le parti. 3. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE esamina altresi' le proposte e le raccomandazioni delle parti relative al riesame del presente accordo.