(Accordo - Art. 230)
                            ARTICOLO 230 
 
        Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo 
 
1.  Nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  il   Consiglio   congiunto
CARIFORUM-CE e' assistito dal comitato CARIFORUM-CE per il  commercio
e lo sviluppo, composto di rappresentanti di entrambe  le  parti,  di
norma alti funzionari. Gli Stati del  CARIFORUM  incaricano  uno  dei
loro rappresentanti di agire per  loro  conto  in  tutte  le  materie
disciplinate dal presente accordo nelle quali hanno deciso  di  agire
collettivamente.  Ciascuna  parte  o  ciascuno  Stato  del  CARIFORUM
firmatario puo'  sottoporre  all'attenzione  del  comitato  qualsiasi
questione connessa all'applicazione dell'accordo o al  raggiungimento
dei suoi obiettivi. 
2. Il Consiglio  congiunto  CARIFORUM-CE  stabilisce  il  regolamento
interno del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, che
e' presieduto  a  rotazione,  per  un  periodo  di  un  anno,  da  un
rappresentante di ciascuna delle parti. Il comitato CARIFORUM-CE  per
il commercio e lo  sviluppo  presenta  ogni  anno  una  relazione  al
Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 
3. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo svolge  in
particolare le seguente funzioni: 
a) in materia di scambi: 
i) ha la competenza ed  esercita  la  vigilanza  per  quanto  attiene
all'attuazione e all'adeguata  applicazione  delle  disposizioni  del
presente accordo; discute e raccomanda le priorita'  di  cooperazione
in questo ambito; 
ii) sovrintende all'ulteriore  elaborazione  delle  disposizioni  del
presente accordo e valuta i risultati della sua applicazione; 
iii) interviene, conformemente a quanto previsto dalla parte III, per
prevenire e risolvere le controversie che dovessero  insorgere  circa
l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo; 
iv) assiste il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE nell'esercizio  delle
sue funzioni; 
v) segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e  delle  relazioni
economiche e commerciali tra le parti; 
vi) effettua il monitoraggio  e  la  valutazione  dell'incidenza  che
l'attuazione del presente accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle
parti; 
vii) discute e interviene per facilitare gli scambi, gli investimenti
e le opportunita' imprenditoriali tra le parti; 
viii) discute qualsiasi  materia  attinente  al  presente  accordo  e
qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi
obiettivi; 
b) in materia di sviluppo: 
i) assiste il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE  nell'esercizio  delle
sue funzioni per quanto attiene alle questioni di  cooperazione  allo
sviluppo contemplate dal presente accordo; 
ii)  segue  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  accordo
relative alla cooperazione e coordina  tale  attivita'  con  donatori
terzi; 
iii) formula raccomandazioni sulla cooperazione  commerciale  tra  le
parti; 
iv) riesamina periodicamente le priorita' di cooperazione contemplate
dal presente accordo e se del caso formula raccomandazioni relative a
nuove priorita' da includere; 
v)  esamina  e  discute  gli  aspetti  della  cooperazione   inerenti
all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo. 
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato CARIFORUM-CE per  il
commercio e lo sviluppo puo': 
a) istituire e dirigere comitati  o  organismi  speciali  chiamati  a
trattare questioni di sua competenza, e determinarne la composizione,
i compiti e il regolamento interno; 
b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti; 
c) esaminare qualsiasi questione rientrante nel  presente  accordo  e
adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni; 
d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei  casi  previsti
dal presente accordo oppure nei casi in cui  il  Consiglio  congiunto
CARIFORUM-CE gli abbia delegato le competenze di esecuzione. In  tali
casi il comitato adotta le decisioni o formula le raccomandazioni nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 229, paragrafo 4. 
5. Il comitato  CARIFORUM-CE  per  il  commercio  e  lo  sviluppo  si
riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nella parte CE e
in uno Stato del CARIFORUM, per un esame globale dell'attuazione  del
presente accordo. La  data  e  l'ordine  del  giorno  delle  riunioni
vengono  preventivamente  concordati  tra  le  parti.   Il   comitato
organizza sessioni di lavoro  specifiche  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).