ARTICOLO 230 Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' assistito dal comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, composto di rappresentanti di entrambe le parti, di norma alti funzionari. Gli Stati del CARIFORUM incaricano uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto in tutte le materie disciplinate dal presente accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente. Ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario puo' sottoporre all'attenzione del comitato qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo o al raggiungimento dei suoi obiettivi. 2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE stabilisce il regolamento interno del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, che e' presieduto a rotazione, per un periodo di un anno, da un rappresentante di ciascuna delle parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo presenta ogni anno una relazione al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 3. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo svolge in particolare le seguente funzioni: a) in materia di scambi: i) ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni del presente accordo; discute e raccomanda le priorita' di cooperazione in questo ambito; ii) sovrintende all'ulteriore elaborazione delle disposizioni del presente accordo e valuta i risultati della sua applicazione; iii) interviene, conformemente a quanto previsto dalla parte III, per prevenire e risolvere le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo; iv) assiste il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE nell'esercizio delle sue funzioni; v) segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le parti; vi) effettua il monitoraggio e la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del presente accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle parti; vii) discute e interviene per facilitare gli scambi, gli investimenti e le opportunita' imprenditoriali tra le parti; viii) discute qualsiasi materia attinente al presente accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi obiettivi; b) in materia di sviluppo: i) assiste il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE nell'esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alle questioni di cooperazione allo sviluppo contemplate dal presente accordo; ii) segue l'attuazione delle disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione e coordina tale attivita' con donatori terzi; iii) formula raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le parti; iv) riesamina periodicamente le priorita' di cooperazione contemplate dal presente accordo e se del caso formula raccomandazioni relative a nuove priorita' da includere; v) esamina e discute gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo. 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo': a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza, e determinarne la composizione, i compiti e il regolamento interno; b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti; c) esaminare qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni; d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo oppure nei casi in cui il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE gli abbia delegato le competenze di esecuzione. In tali casi il comitato adotta le decisioni o formula le raccomandazioni nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 229, paragrafo 4. 5. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nella parte CE e in uno Stato del CARIFORUM, per un esame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono preventivamente concordati tra le parti. Il comitato organizza sessioni di lavoro specifiche per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).