(Accordo - Art. 235)
                            ARTICOLO 235 
 
                             Trasparenza 
 
1. Ciascuna parte e ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario  provvede
a pubblicare tempestivamente  o  a  rendere  noti  al  pubblico  e  a
segnalare  all'altra  parte  le  sue   disposizioni   legislative   e
regolamentari,  le  sue  procedure  e  decisioni  amministrative   di
applicazione generale nonche' gli impegni internazionali  riguardanti
qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente accordo. 
2. Senza  pregiudizio  delle  specifiche  disposizioni  del  presente
accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente
si presumono fornite quando siano  state  rese  disponibili  mediante
debita notifica all'OMC o siano state rese consultabili gratuitamente
da tutti sul sito  web  ufficiale  della  parte  o  dello  Stato  del
CARIFORUM firmatario interessati. 
3. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti o agli
Stati del CARIFORUM firmatari di fornire  informazioni  riservate  la
cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia  comunque
in  contrasto  con  l'interesse  pubblico  o  pregiudichi   interessi
commerciali legittimi di determinate imprese,  pubbliche  o  private,
salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria  nel  quadro
di un procedimento di risoluzione delle controversie  a  norma  della
parte  III  del  presente  accordo.  Qualora  la  divulgazione  venga
ritenuta necessaria da un collegio istituito  a  norma  dell'articolo
207, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.