(Accordo - Art. 24)
                             ARTICOLO 24 
 
                Misure di salvaguardia multilaterali 
 
1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  presente  articolo,  nessuna
disposizione del presente accordo osta a che gli Stati del  CARIFORUM
firmatari  e  la  parte  CE   adottino   misure   conformi   all' XIX
dell'Accordo generale sulle tariffe  doganali  e  sul  commercio  del
1994, all'accordo sulle  misure  di  salvaguardia  e  all'articolo  5
dell'accordo sull'agricoltura allegato all'accordo di  Marrakech  che
istituisce l'Organizzazione  mondiale  del  commercio.  Ai  fini  del
presente articolo  l'origine  e'  determinata  secondo  le  norme  di
origine non preferenziali delle parti o  degli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari. 
2. Nonostante il  paragrafo  1,  la  parte  CE,  tenuto  conto  degli
obiettivi di  sviluppo  complessivi  del  presente  accordo  e  delle
ridotte dimensioni delle economie degli Stati del CARIFORUM,  esclude
le importazioni originarie degli Stati  del  CARIFORUM  dalle  misure
adottate a norma dell' XIX del  GATT  1994,  dell'accordo  OMC  sulle
misure   di   salvaguardia    e    dell'articolo    5    dell'accordo
sull'agricoltura. 
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano  per  un  periodo  di
cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
Al piu' tardi centoventi giorni prima della scadenza di tale periodo,
il   Consiglio   congiunto   CARIFORUM-CE   procede   all'esame   del
funzionamento  delle  disposizioni  di  cui  sopra  alla  luce  delle
esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM, al fine di  stabilire
se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo. 
4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel
presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo
1.