ARTICOLO 24 Misure di salvaguardia multilaterali 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE adottino misure conformi all' XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, all'accordo sulle misure di salvaguardia e all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Ai fini del presente articolo l'origine e' determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari. 2. Nonostante il paragrafo 1, la parte CE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie degli Stati del CARIFORUM, esclude le importazioni originarie degli Stati del CARIFORUM dalle misure adottate a norma dell' XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Al piu' tardi centoventi giorni prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra alla luce delle esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo. 4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.