(Accordo - Art. 243)
                            ARTICOLO 243 
 
                          Entrata in vigore 
 
1. Il presente accordo entra in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo a  quello  in  cui  le  parti  si  saranno  reciprocamente
notificate   l'avvenuto   espletamento   delle   procedure   all'uopo
necessarie. 
2. Le notifiche sono trasmesse al Segretario generale  del  Consiglio
dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 
3. In  attesa  dell'entrata  in  vigore  dell'accordo,  la  Comunita'
europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di applicare a
titolo provvisorio,  in  tutto  o  in  parte,  l'accordo.  Cio'  puo'
avvenire mediante l'applicazione provvisoria secondo l'ordinamento di
un firmatario o mediante  la  ratifica  dell'accordo.  L'applicazione
provvisoria e' notificata al depositario. L'accordo  e'  applicato  a
titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima
notifica di applicazione provvisoria, in  ordine  di  tempo,  inviata
dalla Comunita' europea o da tutti gli Stati del CARIFORUM firmatari.
L'applicazione provvisoria inizia quanto prima e comunque  non  oltre
il 31 ottobre 2008. 
4. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3, la Comunita'  europea
e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare  iniziative  per
applicare  l'accordo,  per  quanto   possibile,   prima   della   sua
applicazione provvisoria.