ARTICOLO 243 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2. Le notifiche sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 3. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di applicare a titolo provvisorio, in tutto o in parte, l'accordo. Cio' puo' avvenire mediante l'applicazione provvisoria secondo l'ordinamento di un firmatario o mediante la ratifica dell'accordo. L'applicazione provvisoria e' notificata al depositario. L'accordo e' applicato a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima notifica di applicazione provvisoria, in ordine di tempo, inviata dalla Comunita' europea o da tutti gli Stati del CARIFORUM firmatari. L'applicazione provvisoria inizia quanto prima e comunque non oltre il 31 ottobre 2008. 4. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3, la Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare iniziative per applicare l'accordo, per quanto possibile, prima della sua applicazione provvisoria.