(Accordo - Art. 247)
                            ARTICOLO 247 
 
                Adesione di nuovi Stati membri all'UE 
 
1. Il Consiglio congiunto  CARIFORUM-CE  e'  informato  di  qualsiasi
domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea  (UE).  Nel
corso dei negoziati tra l'UE  e  lo  Stato  candidato,  la  parte  CE
fornisce ogni informazione utile agli Stati del CARIFORUM che, a loro
volta, indicano  alla  parte  CE  le  loro  preoccupazioni  affinche'
quest'ultima possa prenderle in piena  considerazione.  La  parte  CE
notifica agli Stati del CARIFORUM ogni nuova adesione all'UE. 
2.  Ogni  nuovo  Stato  membro  dell'Unione  europea  diviene   parte
contraente  del  presente  accordo  dalla  data  di  adesione  all'UE
mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di  adesione.  Se
l'atto  di  adesione  all'UE  non  prevede  una   siffatta   adesione
automatica  al  presente  accordo   dello   Stato   membro   dell'UE,
quest'ultimo aderisce depositando  un  atto  di  adesione  presso  il
Segretariato generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea,  che  ne
trasmette una copia autenticata agli Stati del CARIFORUM. 
3. Le parti esaminano  gli  effetti  prodotti  sul  presente  accordo
dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri.  Il  Consiglio  congiunto
CARIFORUM-CE puo'  decidere  le  misure  transitorie  o  di  modifica
eventualmente necessarie.