ARTICOLO 26 Divieto delle restrizioni quantitative A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non sono mantenuti in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci originarie, fatta eccezione per i dazi e le tasse doganali, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 13, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non vengono introdotte nuove misure di questo tipo. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto disposto dagli articoli 23 e 24.