(Accordo - Art. 26)
                             ARTICOLO 26 
 
               Divieto delle restrizioni quantitative 
 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo  non
sono mantenuti in vigore divieti  o  restrizioni  all'importazione  o
all'esportazione di merci originarie, fatta eccezione per i dazi e le
tasse doganali, i diritti e gli altri oneri di cui  all'articolo  13,
siano detti divieti o  restrizioni  applicati  mediante  contingenti,
licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non vengono
introdotte nuove misure di questo tipo. Le disposizioni del  presente
articolo lasciano impregiudicato quanto disposto dagli articoli 23  e
24.