(Accordo - Art. 34)
                             ARTICOLO 34 
 
                       Integrazione regionale 
 
1. Le parti promuovono quanto piu' possibile l'integrazione regionale
nel campo delle  dogane  e  collaborano  all'elaborazione  a  livello
regionale di legislazione, procedure e condizioni  doganali  conformi
alle pertinenti norme internazionali. 
2.  Il  comitato  speciale  per  la  cooperazione   doganale   e   la
facilitazione degli scambi  previsto  dall'articolo  36  effettua  un
monitoraggio costante dell'attuazione del presente .