(Accordo - Art. 40)
                             ARTICOLO 40 
 
                        Sicurezza alimentare 
 
1. Le parti, riconoscendo  che  l'eliminazione  degli  ostacoli  agli
scambi commerciali tra loro  secondo  quanto  disposto  dal  presente
accordo puo' comportare notevoli difficolta'  per  i  produttori  dei
settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca  e  per  i
consumatori degli Stati del CARIFORUM, convengono di  consultarsi  su
questi temi. 
2. Qualora  il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente  accordo
determini problemi di disponibilita' dei  prodotti  alimentari  o  di
altri prodotti essenziali alla sicurezza alimentare di uno Stato  del
CARIFORUM firmatario o problemi di accesso a tali prodotti e  qualora
detta situazione provochi o rischi di provocare gravi  difficolta'  a
tale Stato, lo Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare le misure
del caso secondo le procedure di cui all'articolo  25,  paragrafo  7,
lettere da b) a d), e all'articolo 25, paragrafi 8 e 9.