ARTICOLO 40 Sicurezza alimentare 1. Le parti, riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali tra loro secondo quanto disposto dal presente accordo puo' comportare notevoli difficolta' per i produttori dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e per i consumatori degli Stati del CARIFORUM, convengono di consultarsi su questi temi. 2. Qualora il rispetto delle disposizioni del presente accordo determini problemi di disponibilita' dei prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali alla sicurezza alimentare di uno Stato del CARIFORUM firmatario o problemi di accesso a tali prodotti e qualora detta situazione provochi o rischi di provocare gravi difficolta' a tale Stato, lo Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare le misure del caso secondo le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 7, lettere da b) a d), e all'articolo 25, paragrafi 8 e 9.