(Accordo - Art. 49)
                             ARTICOLO 49 
 
               Scambio di informazioni e consultazioni 
 
1. Le  parti  convengono  di  designare,  all'atto  dell'applicazione
provvisoria del presente accordo, punti di contatto per gli scambi di
informazioni previsti dal  presente  capo.  Le  parti  convengono  di
scambiarsi le informazioni quanto piu' possibile attraverso  i  punti
di contatto regionali. 
2. Le parti convengono di potenziare la comunicazione e lo scambio di
informazioni sulle  materie  che  rientrano  nel  presente  capo,  in
particolare  sulle  modalita'  per  agevolare   il   rispetto   delle
reciproche  regolamentazioni   tecniche,   norme   e   procedure   di
valutazione della conformita' e per eliminare gli ostacoli inutili ai
loro reciproci scambi di merci. 
3. Le parti, laddove insorga  un  problema  specifico  inerente  alle
regolamentazioni tecniche, norme o  procedure  di  valutazione  della
conformita' tale da incidere sui loro scambi reciproci, si  informano
e si consultano quanto prima  con  l'obiettivo  di  pervenire  a  una
soluzione concordata. 
4. Le parti convengono di  informarsi,  per  iscritto  e  non  appena
possibile dopo l'assunzione della decisione, in  merito  alle  misure
adottate o da adottare per vietare l'importazione di  una  merce  nel
caso in cui essa presenti  rischi  per  la  salute,  la  sicurezza  e
l'ambiente. 
5. Le parti convengono di individuare i prodotti sui quali scambiarsi
informazioni per una collaborazione volta a far si' che tali prodotti
soddisfino le regolamentazioni tecniche  e  le  norme  per  l'accesso
reciproco  ai  mercati  delle  due  parti.  Le  informazioni  possono
comprendere l'individuazione dei bisogni in termini  di  capacita'  e
proposte per soddisfare questi bisogni.