ARTICOLO 51 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare nel settore delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformita' per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) l'istituzione degli opportuni dispositivi per la condivisione delle competenze, compresa un'adeguata formazione volta ad assicurare un'idonea e duratura competenza tecnica degli organismi di normazione, metrologia, accreditamento, vigilanza del mercato e valutazione della conformita' interessati, soprattutto nella regione del CARIFORUM; b) lo sviluppo all'interno del CARIFORUM di centri di competenza per la valutazione delle merci in vista del loro accesso al mercato della CE; c) lo sviluppo della capacita' delle imprese, in particolare quelle del CARIFORUM, di soddisfare i requisiti regolamentari e di mercato; d) lo sviluppo e l'adozione di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' armonizzate, fondate sulle pertinenti norme internazionali.