(Accordo - Art. 55)
                             ARTICOLO 55 
 
                        Autorita' competenti 
 
1. Le  parti  convengono  di  designare,  all'atto  dell'applicazione
provvisoria del presente accordo, autorita' competenti con il compito
di attuare le misure di cui  al  presente  capo.  Esse  si  informano
tempestivamente  in  merito  a  ogni  modifica  significativa   della
struttura, della natura,  dell'organizzazione  e  delle  attribuzioni
delle rispettive autorita' competenti. 
2. Le parti convengono di scambiarsi, nella massima misura  possibile
attraverso  un  organismo  regionale  che  rappresenti  le  autorita'
competenti, le informazioni relative all'attuazione delle  misure  di
cui al presente capo.