ARTICOLO 55 Autorita' competenti 1. Le parti convengono di designare, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente accordo, autorita' competenti con il compito di attuare le misure di cui al presente capo. Esse si informano tempestivamente in merito a ogni modifica significativa della struttura, della natura, dell'organizzazione e delle attribuzioni delle rispettive autorita' competenti. 2. Le parti convengono di scambiarsi, nella massima misura possibile attraverso un organismo regionale che rappresenti le autorita' competenti, le informazioni relative all'attuazione delle misure di cui al presente capo.