(Accordo - Art. 60)
                             ARTICOLO 60 
 
       Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati 
 
1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari, nel riaffermare  gli
impegni assunti in forza dell'accordo OMC  e  al  fine  di  agevolare
l'integrazione regionale e lo sviluppo sostenibile  degli  Stati  del
CARIFORUM firmatari e  la  loro  graduale  e  armoniosa  integrazione
nell'economia mondiale, fissano le  disposizioni  necessarie  per  la
progressiva   liberalizzazione   reciproca   e   asimmetrica    degli
investimenti e degli scambi dei servizi  e  per  la  cooperazione  in
materia di commercio elettronico. 
2.   Nessuna   disposizione   del   presente   titolo   implica    la
privatizzazione di  imprese  pubbliche  od  obblighi  in  materia  di
appalti pubblici. 
3.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  non  si  applicano  alle
sovvenzioni  concesse  dalle  parti  o  dagli  Stati  del   CARIFORUM
firmatari. 
4. In conformita' alle disposizioni del presente titolo, le  parti  e
gli Stati del CARIFORUM firmatari conservano il diritto di legiferare
e di emanare disposizioni regolamentari dirette al  conseguimento  di
legittimi obiettivi politici. 
5. Il presente titolo non  si  applica  alle  misure  concernenti  le
persone fisiche che intendono accedere al mercato  del  lavoro  della
parte CE o degli Stati  del  CARIFORUM  firmatari,  ne'  alle  misure
riguardanti la cittadinanza, la residenza o  l'occupazione  a  titolo
permanente. 
Nessuna disposizione del presente titolo osta a che le  parti  o  gli
Stati del CARIFORUM firmatari  applichino  misure  per  regolamentare
l'ingresso  o  il  soggiorno  temporaneo  di  persone   fisiche   nei
rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per  tutelare
l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento  da
parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate  in
maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a  una
delle parti dalle condizioni e modalita' di un impegno specifico.