(Accordo - Art. 61)
                             ARTICOLO 61 
 
                             Definizioni 
 
Ai fini del presente titolo si intende per: 
a) "misura": qualsiasi misura adottata dalle parti o dagli Stati  del
CARIFORUM  firmatari,  sotto  forma  di  disposizione  legislativa  o
regolamentare,    norma,    procedura,    decisione,    provvedimento
amministrativo o sotto qualsivoglia altra forma; 
b) "misure adottate o mantenute in vigore dalle parti o  dagli  Stati
del CARIFORUM firmatari": le misure prese da: 
i) governi e autorita' centrali, regionali o locali; 
ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro  delegati
dai governi o dalle autorita' centrali, regionali o locali; 
c) "persona fisica della parte CE" o "persona fisica degli Stati  del
CARIFORUM  firmatari":  un  cittadino  di  uno  degli  Stati   membri
dell'Unione europea o degli Stati del CARIFORUM firmatari  secondo  i
rispettivi ordinamenti; 
d) "persona  giuridica":  qualsiasi  soggetto  giuridico  debitamente
costituito  o  comunque  organizzato  a  norma   della   legislazione
applicabile, a scopo di lucro o altro, di  proprieta'  di  privati  o
dello Stato, ivi comprese societa' per  azioni,  trust,  societa'  di
persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; 
e) "persona giuridica di una  parte":  una  persona  giuridica  della
parte  CE  o  di  uno  Stato  del  CARIFORUM  firmatario,  costituita
rispettivamente a norma delle leggi di uno Stato  membro  dell'Unione
europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, che  abbia  la  sede
sociale,  l'amministrazione  centrale  o  il  principale  centro   di
attivita' rispettivamente nel territorio cui si applica  il  trattato
che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del
CARIFORUM firmatario. 
La  persona  giuridica   che   abbia   solo   la   sede   sociale   o
l'amministrazione centrale nel territorio cui si applica il  trattato
che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del
CARIFORUM  firmatario  viene  considerata   una   persona   giuridica
rispettivamente della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario
solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale(1) nel territorio
cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o  nel
territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario; 
Nonostante il paragrafo che precede, beneficiano  delle  disposizioni
del presente accordo anche le compagnie di navigazione  stabilite  al
di fuori della parte CE o degli Stati del CARIFORUM e controllate  da
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato  del
CARIFORUM firmatario, a condizione che le loro navi siano  registrate
in detto  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  in  uno  Stato  del
CARIFORUM firmatario in conformita' alla  rispettiva  legislazione  e
battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  uno
Stato del CARIFORUM firmatario; 
f) "accordo di integrazione economica": un accordo che liberalizza in
misura sostanziale gli  scambi  di  servizi  e  gli  investimenti  in
conformita' alle norme dell'OMC. 
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(1) La parte CE, conformemente alla notifica del trattato CE  all'OMC
(doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di  "collegamento  effettivo  e
permanente" con l'economia di uno degli Stati membri,  sancita  dall'
48  del  trattato  CE,  equivalente  alla   nozione   di   "attivita'
commerciale sostanziale" di cui all' V, paragrafo 6, del GATS,  e  al
presente accordo.